Esecuzione immobiliare
Equitalia: limiti all'espropriazione immobiliare

Con la legge n. 98/2013, che ha convertito il d.l. n. 68/2013 c.d. "decreto del fare" è stato introdotto il divieto per Equitalia di espropriare l'abitazione principale del debitore.
Secondo la norma, affinchè tale divieto operi è necessaria la presenza di alcune condizioni: l'immobile pignorato dovrà essere l'unico immobile posseduto dal debitore, dovrà avere una destinazione catastale abitativa non di lusso e il debitore dovrà avere residenza anagrafica nello stesso immobile.
In mancanza anche di una sola delle suddette condizioni, l'immobile è pignorabile da parte di Equitalia, ma solo se l'intero debito abbia un importo pari ad almeno 120 mila euro.
A norma di legge, se il debito nei confronti dell'Ente di riscossione è inferiore a 20 mila euro, questi non potrà nè iscrivere ipoteca nè procedere al pignoramento dell'immobile.
Nel caso in cui, invece, la situazione debitoria sia superiore ad 20 mila euro, ma non raggiunga la soglia dei 120 mila euro, ad Equitalia è concesso iscrivere ipoteca sul bene, anche se questo sia l'unico immobile di proprietà del debitore.
L'iscrizione di ipoteca non implica il pignoramento o la vendita all'asta del bene, si tratta, sostanzialmente, di una forma di garanzia del credito vantato dagli enti che hanno affidato all'Agente della riscossione l'incarico di recuperare le somme dovute dal debitore.
L'ipoteca può essere iscritta, in presenza di debiti non inferiori a 20 mila euro, su uno o più immobili del debitore per un importo pari al doppio del credito complessivo.
La cancellazione dell'ipoteca avviene a seguito del saldo integrale del debito.
Nella realtà può accadere che l'Ente riscossore, per aggirare questa disposizione normativa, non potendo procedere autonomamente al pignoramento della prima casa, decida di inserirsi in una procedura esecutiva immobiliare promossa da un altro creditore sulla prima casa di abitazione del debitore e chieda di partecipare al riparto della somma ricavata dalla vendita forzata.
Ma può accadere e, spesso accade, che il creditore procedente rinunci a dare impulso alla procedura per aver raggiunto con il debitore un accordo transattivo per il risanamento del debito e, in assenza di altri intervenuti, Equitalia si trovi a rivestire il ruolo di creditore procedente.
A questo punto ci si chiede se l'agente di riscossione possa dare impulso alla procedura anche in assenza dei presupposti che gli avrebbero consentito di promuoverla sin dall'inizio.
Il caso è stato recentemente risolta dal Tribunale di Vercelli, il quale con ordinanza del 06/02/2016 ha negato tale diritto ad Equitalia, dichiarando l'estinzione della procedura esecutiva, il cui fulcro è costituito dalla negazione di autonomi poteri di impulso.
Secondo la norma, affinchè tale divieto operi è necessaria la presenza di alcune condizioni: l'immobile pignorato dovrà essere l'unico immobile posseduto dal debitore, dovrà avere una destinazione catastale abitativa non di lusso e il debitore dovrà avere residenza anagrafica nello stesso immobile.
In mancanza anche di una sola delle suddette condizioni, l'immobile è pignorabile da parte di Equitalia, ma solo se l'intero debito abbia un importo pari ad almeno 120 mila euro.
A norma di legge, se il debito nei confronti dell'Ente di riscossione è inferiore a 20 mila euro, questi non potrà nè iscrivere ipoteca nè procedere al pignoramento dell'immobile.
Nel caso in cui, invece, la situazione debitoria sia superiore ad 20 mila euro, ma non raggiunga la soglia dei 120 mila euro, ad Equitalia è concesso iscrivere ipoteca sul bene, anche se questo sia l'unico immobile di proprietà del debitore.
L'iscrizione di ipoteca non implica il pignoramento o la vendita all'asta del bene, si tratta, sostanzialmente, di una forma di garanzia del credito vantato dagli enti che hanno affidato all'Agente della riscossione l'incarico di recuperare le somme dovute dal debitore.
L'ipoteca può essere iscritta, in presenza di debiti non inferiori a 20 mila euro, su uno o più immobili del debitore per un importo pari al doppio del credito complessivo.
La cancellazione dell'ipoteca avviene a seguito del saldo integrale del debito.
Nella realtà può accadere che l'Ente riscossore, per aggirare questa disposizione normativa, non potendo procedere autonomamente al pignoramento della prima casa, decida di inserirsi in una procedura esecutiva immobiliare promossa da un altro creditore sulla prima casa di abitazione del debitore e chieda di partecipare al riparto della somma ricavata dalla vendita forzata.
Ma può accadere e, spesso accade, che il creditore procedente rinunci a dare impulso alla procedura per aver raggiunto con il debitore un accordo transattivo per il risanamento del debito e, in assenza di altri intervenuti, Equitalia si trovi a rivestire il ruolo di creditore procedente.
A questo punto ci si chiede se l'agente di riscossione possa dare impulso alla procedura anche in assenza dei presupposti che gli avrebbero consentito di promuoverla sin dall'inizio.
Il caso è stato recentemente risolta dal Tribunale di Vercelli, il quale con ordinanza del 06/02/2016 ha negato tale diritto ad Equitalia, dichiarando l'estinzione della procedura esecutiva, il cui fulcro è costituito dalla negazione di autonomi poteri di impulso.
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