Esecuzione specifica del contratto


Vi sono particolari condizioni cui la legge subordina l`esecuzione quando il contratto dedotto in obbligazione sia traslativo di un diritto reale
Esecuzione specifica del contratto
L'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto pone in evidenza le particolari condizioni cui la legge subordina la stessa esecuzione quando il contratto dedotto in obbligazione sia traslativo di un diritto reale. La fonte di quest'obbligo è rappresentata da un contratto preliminare, ma può anche avere natura legale o meramente negoziale e non contrattuale. Comunque qualunque sia la fonte dell'obbligo, le conseguenze che la legge riconnette all'inadempimento dello stesso sono uguali. Infatti l'art. 2932 c.c. che si occupa di tale istituto, prevede in caso di inadempimento, la possibilità per la parte adempiente di adire il giudice per ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. La ratio di questa sanzione si rinviene nella circostanza che se la parte che si è obbligata non intende successivamente prestare il proprio consenso per la conclusione del contratto definitivo, la controparte non può ricevere alcuna tutela che si inquadri negli schemi soliti dell'inadempimento, stante la incoercibilità della emissione di un atto libero di volontà. Proprio per tale motivo gli si offre la possibilità di ottenere dal giudice una sentenza che, sostituendo il consenso, produca gli stessi effetti del contratto non concluso. L'art. 2932 c.c. tuttavia non è sempre applicabile poichè per i contratti obbligatori non ha senso sostituire all'obbligo preliminare quello definitivo, che sarebbe ugualmente inadempiuto.
In particolare nei contratti reali non si potrebbe superare coattivamente l'ostacolo della consegna. La stessa norma prende in considerazione l'ipotesi in cui le parti si siano obbligate a stipulare un contratto avente ad oggetto il traferimento della proprietà di un bene. In questo caso l'accoglimento della domanda di esecuzione rivolta al giuidice è subordinato all'esecuzione della prestazione o all'offerta della stessa da parte di chi ricorre a tale rimedio giudiziale, a meno che tale prestazione non sia ancora esigibile (art. 2932 2° co. c.c.). Questo perchè la particolare forma di esecuzione dell'obbligo di contrarre, seppure intende tutelare l'interesse del contraente all'adempimento coattivo della prestazione pattuita con il preliminare, non vale ad introdurre una delega al principio generale inadimplenti non est ad implendum che ha la funzione di salvaguardare l'equilibrio sinallagmatico degli interessi nella fase dinamica dell'esecuzione del contratto.

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di Studio legale Tomassi

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