Esenzione dal contributo di costruzione in autostrada
La realizzazione delle infrastrutture delle piazzole di sosta autostradali è esente dal pagamento del contributo di costruzione

ESENZIONE DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER I PUNTI RISTORO IN AUTOSTRADA - COMMENTO ALLA SENTENZA del TAR PIEMONTE n. 531/2017
Per la prima volta è stato sancito l’importante principio secondo il quale la realizzazione delle infrastrutture delle piazzole di sosta autostradali è esente dal pagamento del contributo di costruzione.
In esito ad una gara pubblica indetta da Autostrade per l’Italia S.p.a. per l’affidamento del Servizio Ristoro in un’area di servizio posta lungo l’autostrada A7- A26, la società risultata "affidataria" aveva richiesto al Comune competente per territorio il titolo abilitativo edilizio necessario alla demolizione e ricostruzione del fabbricato da adibire all’esercizio del predetto Servizio.
Il Comune aveva preteso ed ottenuto, per il rilascio del titolo, il pagamento della somma di euro 68.006,29 a titolo di contributo di costruzione (che ricomprende sia il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sia il contributo sul costo di costruzione, ex art. 16 comma 1 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni).
La società affidataria, ritenendo che la demolizione e realizzazione del fabbricato in questione rientrasse nei casi di esenzione dal contributo di costruzione, ha richiesto al TAR Torino adito di accertare il corretto importo dovuto e la restituzione di quanto indebitamente pagato per il titolo anzi detto.
Il TAR Piemonte, in accoglimento dei motivi di gravame proposti dalla ricorrente, ha ritenuto applicabile al caso di specie il disposto dell’art. 17, c. 3, lett. c), D.P.R. 380/2001 ("il contributo di costruzione non è dovuto ... per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici"), che richiede due requisiti, uno oggettivo e uno soggettivo, per escludere un’opera dal pagamento degli oneri concessori.
Riguardo al requisito soggettivo, è principio da tempo acquisto in giurisprudenza che l’esenzione può essere riferita anche ad un opera di interesse generale realizzata da un privato per conto di un ente pubblico (Consiglio di Stato 30.8.2016 n. 3750, Consiglio di Stato 31.8.2016 n. 3721; Consiglio di Stato 11.2.2016 n. 595; Tar Firenze 20.12.2016 n. 1827).
Nel caso di specie, il TAR Piemonte che ha riconosciuto sussistere il predetto requisito soggettivo in capo alla società affidataria, che ha agito per conto del concessionario Autostrade per l’Italia s.p.a., che, a sua volta, è organismo di diritto pubblico (TAR Lazio- Roma, 16 maggio 2016, n. 5737) e che rimarrà proprietaria dell’opera alla scadenza della concessione.
Riguardo al requisito oggettivo, il TAR Torino ha innovativamente qualificato le infrastrutture insistenti nelle piazzole di soste dell’autostrada quali opere di interesse generale ai fini dell’applicazione dell’esenzione dal contributo di costruzione.
Già il TAR Lazio aveva statuito che nelle aree di servizio autostradale si svolge un’attività strumentale e pertinente alla concessione della rete, qualificabile quindi come servizio pubblico, regolato da concessioni (TAR Lazio Roma 7571/2004; 2703/2004 e 563/2007) ed il Consiglio di Stato, con sentenza n. 10.7.2014 n. 3510, aveva riconosciuto la natura di "servizio pubblico" avente i caratteri della continuità, regolarità e qualità, ai punti di ristoro lungo le autostrade.
La giurisprudenza amministrativa aveva riconosciuto l’esenzione dal contributo di costruzione in fattispecie analoghe: nel caso di realizzazione di un bar in una stazione ferroviaria, laddove è stato affermato che la natura commerciale dell’attività svolta è stemperata dalla strumentalità dell’opera alle esigenze dell’utenza (v. TAR Lombardia Milano 16.7.2013 n. 1872) e nel caso concernente la realizzazione di diverse attività di natura commerciale - bancoposta, parafarmacia, edicola, centro di fisioterapia/palestra, fioraio, merceria, bar, self service, parrucchiere - in una struttura ospedaliera, ove i giudici amministrativi avevano confermato che l’opera è destinata unicamente ed esclusivamente a favore di una ben determinata utenza e che il tipo di servizio offerto, inerente servizi di prima necessità, non potrebbe altrimenti essere fruito (TAR Toscana - Firenze 20.12.2016 n. 1827).
Con un duplice successivo arresto, però, il Consiglio di Stato ha tenuto a precisare che, perché sia integrato il requisito oggettivo richiesto dalla norma per l’esenzione dal contributo di costruzione, la struttura deve realizzare o contribuire, con vincolo indissolubile, all’erogazione diretta del servizio pubblico e non può avere destinazione diversa da quella pubblica (Consiglio di Stato 31.8.2016 n. 3750 e 3721).
Con la pronuncia in commento il TAR Piemonte ha riconosciuto che "la realizzazione di infrastrutture delle piazzole di sosta autostradale (per le quali sono prescritti tassativi requisiti sia di struttura, che di funzione e attività) acceda e completi il servizio autostradale nel suo complesso, rispondendo così ad una finalità pubblica che travalica l’interesse imprenditoriale del singolo gestore e che può ricondursi al concetto di interesse generale", integrando così il requisito oggettivo richiesto dall’art. 17 in commento.
Il TAR Piemonte, pertanto, ha dichiarato che il Comune è tenuto a restituire alla società ricorrente la somma da quest’ultima corrisposta indebitamente a titolo di contributo di costruzione, oltre interessi e spese di lite.
Per la prima volta è stato sancito l’importante principio secondo il quale la realizzazione delle infrastrutture delle piazzole di sosta autostradali è esente dal pagamento del contributo di costruzione.
In esito ad una gara pubblica indetta da Autostrade per l’Italia S.p.a. per l’affidamento del Servizio Ristoro in un’area di servizio posta lungo l’autostrada A7- A26, la società risultata "affidataria" aveva richiesto al Comune competente per territorio il titolo abilitativo edilizio necessario alla demolizione e ricostruzione del fabbricato da adibire all’esercizio del predetto Servizio.
Il Comune aveva preteso ed ottenuto, per il rilascio del titolo, il pagamento della somma di euro 68.006,29 a titolo di contributo di costruzione (che ricomprende sia il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sia il contributo sul costo di costruzione, ex art. 16 comma 1 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni).
La società affidataria, ritenendo che la demolizione e realizzazione del fabbricato in questione rientrasse nei casi di esenzione dal contributo di costruzione, ha richiesto al TAR Torino adito di accertare il corretto importo dovuto e la restituzione di quanto indebitamente pagato per il titolo anzi detto.
Il TAR Piemonte, in accoglimento dei motivi di gravame proposti dalla ricorrente, ha ritenuto applicabile al caso di specie il disposto dell’art. 17, c. 3, lett. c), D.P.R. 380/2001 ("il contributo di costruzione non è dovuto ... per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici"), che richiede due requisiti, uno oggettivo e uno soggettivo, per escludere un’opera dal pagamento degli oneri concessori.
Riguardo al requisito soggettivo, è principio da tempo acquisto in giurisprudenza che l’esenzione può essere riferita anche ad un opera di interesse generale realizzata da un privato per conto di un ente pubblico (Consiglio di Stato 30.8.2016 n. 3750, Consiglio di Stato 31.8.2016 n. 3721; Consiglio di Stato 11.2.2016 n. 595; Tar Firenze 20.12.2016 n. 1827).
Nel caso di specie, il TAR Piemonte che ha riconosciuto sussistere il predetto requisito soggettivo in capo alla società affidataria, che ha agito per conto del concessionario Autostrade per l’Italia s.p.a., che, a sua volta, è organismo di diritto pubblico (TAR Lazio- Roma, 16 maggio 2016, n. 5737) e che rimarrà proprietaria dell’opera alla scadenza della concessione.
Riguardo al requisito oggettivo, il TAR Torino ha innovativamente qualificato le infrastrutture insistenti nelle piazzole di soste dell’autostrada quali opere di interesse generale ai fini dell’applicazione dell’esenzione dal contributo di costruzione.
Già il TAR Lazio aveva statuito che nelle aree di servizio autostradale si svolge un’attività strumentale e pertinente alla concessione della rete, qualificabile quindi come servizio pubblico, regolato da concessioni (TAR Lazio Roma 7571/2004; 2703/2004 e 563/2007) ed il Consiglio di Stato, con sentenza n. 10.7.2014 n. 3510, aveva riconosciuto la natura di "servizio pubblico" avente i caratteri della continuità, regolarità e qualità, ai punti di ristoro lungo le autostrade.
La giurisprudenza amministrativa aveva riconosciuto l’esenzione dal contributo di costruzione in fattispecie analoghe: nel caso di realizzazione di un bar in una stazione ferroviaria, laddove è stato affermato che la natura commerciale dell’attività svolta è stemperata dalla strumentalità dell’opera alle esigenze dell’utenza (v. TAR Lombardia Milano 16.7.2013 n. 1872) e nel caso concernente la realizzazione di diverse attività di natura commerciale - bancoposta, parafarmacia, edicola, centro di fisioterapia/palestra, fioraio, merceria, bar, self service, parrucchiere - in una struttura ospedaliera, ove i giudici amministrativi avevano confermato che l’opera è destinata unicamente ed esclusivamente a favore di una ben determinata utenza e che il tipo di servizio offerto, inerente servizi di prima necessità, non potrebbe altrimenti essere fruito (TAR Toscana - Firenze 20.12.2016 n. 1827).
Con un duplice successivo arresto, però, il Consiglio di Stato ha tenuto a precisare che, perché sia integrato il requisito oggettivo richiesto dalla norma per l’esenzione dal contributo di costruzione, la struttura deve realizzare o contribuire, con vincolo indissolubile, all’erogazione diretta del servizio pubblico e non può avere destinazione diversa da quella pubblica (Consiglio di Stato 31.8.2016 n. 3750 e 3721).
Con la pronuncia in commento il TAR Piemonte ha riconosciuto che "la realizzazione di infrastrutture delle piazzole di sosta autostradale (per le quali sono prescritti tassativi requisiti sia di struttura, che di funzione e attività) acceda e completi il servizio autostradale nel suo complesso, rispondendo così ad una finalità pubblica che travalica l’interesse imprenditoriale del singolo gestore e che può ricondursi al concetto di interesse generale", integrando così il requisito oggettivo richiesto dall’art. 17 in commento.
Il TAR Piemonte, pertanto, ha dichiarato che il Comune è tenuto a restituire alla società ricorrente la somma da quest’ultima corrisposta indebitamente a titolo di contributo di costruzione, oltre interessi e spese di lite.
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