Esenzione imposta di registro per trasferimenti immobiliari tra coniugi separati

Affrontiamo un caso pratico di grande interesse sociale quale quello relativo al pagamento dell'imposta di registro nell'ipotesi in cui i coniugi effettuino un trasferimento immobiliare dando seguito a quanto pattuito nelle condizioni di separazione dopo anni dall'avvenuta separazione personale.
L'imposta che ci richiede il fisco è dovuta?
Il caso è stato recentemente trattato dalla Commissione Tributaria Regionale genovese, sentenza 437/19, la quale è stata chiamata a pronunciarsi su una vicenda i cui i coniugi, dopo ben 22 anni dalla separazione, provvedevano a trasferirsi delle quote di un immobile, applicando l'esenzione di cui all'art. 19 L 74/87.
Il Fisco, però, provvedeva a richiedere il pagamento dell'imposta di registro ritenendo che dopo tutto questo lasso temporale fosse evidente il fine elusivo.
La vicenda arriva all'attenzione della Commissione Regionale che ha ribaltato la precedente decisione, secondo cui il lasso temporale, pari a 22 anni, impedisse di considerare la compravendita come attuazione delle obbligazioni assunte in sede di separazione, con conseguente obbligo di corrispondere l'imposta di registro dovuta, ritenendo che l'esenzione dell'imposta di registro è stata concepita dal legislatore allo scopo di agevolare la composizione della crisi coniugale che, spesso, necessita di divisioni o trasferimenti immobiliari all'interno della coppia.
Se questa è la ratio della norma, non si vede il motivo per il quale un differimento di un accordo dovrebbe essere rilevatore di un indice elusivo.
In conclusione, nell'ipotesi di una richiesta inviata dal Fisco relativa al pagamento di tale tassa, anche se è trascorso molto tempo da quando vi siete separati, è necessario opporsi nelle competenti sedi a tutela dei propri diritti ed interessi.
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