Esenzione IVA materia sanitaria


Caratteristiche e giurisprudenza
Esenzione IVA materia sanitaria
Il potere discrezionale che spetta agli stati membri con riguardo alla definizione delle professioni paramediche ai sensi delle disposizioni sull'IVA non è privo di limiti.
Tali limiti assicurano in particolare che uno stato membro della comunità europea non preveda una differenziazione arbitraria tra professioni paramediche esenti da IVA e professioni paramediche che invece sono soggette ad IVA.
Pertanto lo Stato membro della Comunità Europea, in questo caso l'Italia, nell'esercizio del suo potere legislativo di attuazione della direttiva comunitaria, deve rispettare sia gli obiattivi della direttiva stessa e sia i principi generali del diritto ed in particolare quelli della parità di trattamento e della neutralità fiscale.
Nella giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia vengono considerate prestazioni esenti da IVA non le attività riservate ai medici in quanto tali ma perchè il medico esercita una determinata professione nella qualità di professionista sanitario qualificato, e non quale semplice laureato in chiroterapia.
Pertanto, prestazioni di diagnosi e cura non possono ricevere un trattamento differenziato per il solo fatto che tali prestazioni siano effettuate da soggetti con una formazione professionale differente quando i professionisti sanitari interessati siano adeguatamente qualificati: tale tematica richiamata in oggetto è dettagliatamente specificata e chiarita al punto 5 del Libro Verde sull'IVA.

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di studio legale Tomassi

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