Esenzioni in sede di separazione e divorzio
I trasferimenti immobiliari dipendenti da procedure di separazione coniugale e divorzio continuano a beneficiare delle agevolazioni fiscali.
Secondo i chiarimenti forniti dalla circolare n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate del 21/02/2014 restano, dunque, esenti da tassazione (in base all'articolo 19 della legge 74/1987 in tema di divorzio, norma applicabile anche alla separazione coniugale a seguito della sentenza della Corte costituzionale 154/1999) i trasferimenti patrimoniali compiuti nell'ambito di un procedimento di separazione e di divorzio.
Oggi, quindi, si possono tornare a stipulare gli atti di trasferimento in sede di separazione e/o divorzio dopo che gli stessi, dal 1° gennaio 2014 e fino al 21 febbraio u.s., avevano di fatto subito una forzosa sospensione per effetto dell'incertezza sulla loro tassazione provocata dalla riforma dell'imposta di registro.
E ciò giacché il trasferimento di immobili disposto in esito a una procedura di separazione o di divorzio è ancorato ad un regime fiscale "ad hoc".
Nello specifico, secondo quanto ivi previsto, si tratta di «previsioni fiscali ... funzionali alla disciplina di particolati istituti, che hanno un’applicazione ampia, la cui riferibilità ai trasferimenti immobiliari è solo eventuale e prescinde dalla loro natura onerosa o gratuita».
All’uopo si riporta il testo del paragrafo della circolare sull’argomento.
«9.2 Procedimenti in materia di separazione e divorzio.
L’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, dispone che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.
Come chiarito con la circolare 21 giugno 2012, n. 27, tali disposizioni di favore si riferiscono a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici ‘relativi’ al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.
Qualora nell’ambito di tali procedimenti, vengano posti in essere degli atti di trasferimento immobiliare, continuano ad applicarsi, anche successivamente al 1° gennaio 2014, le agevolazioni di cui alla citata legge n. 74 del 1987.
L’articolo 10, comma 4, del decreto non esplica effetti con riferimento a tali disposizioni agevolative che assicurano l’operatività dell’istituto in argomento.
In merito all’applicazione di tale disposizione agevolativa, si rinvia ai chiarimenti già formulati da questa Agenzia, tra l’altro, con la circolare 29 maggio 2013, n. 18 ( paragrafo n. 1.15)»
Oggi, quindi, si possono tornare a stipulare gli atti di trasferimento in sede di separazione e/o divorzio dopo che gli stessi, dal 1° gennaio 2014 e fino al 21 febbraio u.s., avevano di fatto subito una forzosa sospensione per effetto dell'incertezza sulla loro tassazione provocata dalla riforma dell'imposta di registro.
E ciò giacché il trasferimento di immobili disposto in esito a una procedura di separazione o di divorzio è ancorato ad un regime fiscale "ad hoc".
Nello specifico, secondo quanto ivi previsto, si tratta di «previsioni fiscali ... funzionali alla disciplina di particolati istituti, che hanno un’applicazione ampia, la cui riferibilità ai trasferimenti immobiliari è solo eventuale e prescinde dalla loro natura onerosa o gratuita».
All’uopo si riporta il testo del paragrafo della circolare sull’argomento.
«9.2 Procedimenti in materia di separazione e divorzio.
L’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, dispone che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.
Come chiarito con la circolare 21 giugno 2012, n. 27, tali disposizioni di favore si riferiscono a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici ‘relativi’ al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.
Qualora nell’ambito di tali procedimenti, vengano posti in essere degli atti di trasferimento immobiliare, continuano ad applicarsi, anche successivamente al 1° gennaio 2014, le agevolazioni di cui alla citata legge n. 74 del 1987.
L’articolo 10, comma 4, del decreto non esplica effetti con riferimento a tali disposizioni agevolative che assicurano l’operatività dell’istituto in argomento.
In merito all’applicazione di tale disposizione agevolativa, si rinvia ai chiarimenti già formulati da questa Agenzia, tra l’altro, con la circolare 29 maggio 2013, n. 18 ( paragrafo n. 1.15)»
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