Esonero “Under 35”: proroga dell'incentivo...anzi, forse no


L'esonero under 30 del Decreto Dignità è una proroga di quello previsto dalla scorsa finanziaria?
Esonero “Under 35”: proroga dell'incentivo...anzi, forse no

Il Decreto Dignità del 14 luglio 2018 e, successivamente, la relativa legge di conversione 12 agosto 2018 n.96, ha previsto tra le misure rivolte al mondo del lavoro anche un incentivo per l’occupazione dei giovani che ripropone, in maniera quasi pedissequa, quanto disposto dalla legge Finanziaria per il 2018, più precisamente, dai commi 100 e seguenti dell’art. 1, Legge 27 dicembre 2017 n. 205.

In pratica la nuova misura prevede che, per gli anni 2019 e 2020, il datore di lavoro che assuma giovani fino a 35 anni di età (34 anni e 364 giorni) i quali non abbiano mai avuto in precedenza rapporti di lavoro a tempo indeterminato, possa godere di uno sgravio del 50% sulla contribuzione previdenziale a carico azienda per 3 anni. Il limite annuo che può essere sgravato è di 3.000,00 Euro, che equivale alla metà della contribuzione per l’intero anno su retribuzioni che si aggirano sui 20-21.000,00 Euro lordi annui.

Pertanto, sin dalla sua emanazione è diventato uso piuttosto comune, anche tra gli addetti ai lavori, riferirsi alla norma come alla “proroga dell’esonero under 35”.

Se, però, si esamina il dettato normativo della legge di conversione del Decreto Dignità, non si può che ritenere in qualche modo impropria la definizione di "Proroga", la quale sottintende il passaggio da una normativa che ha perso la sua vigenza ad una nuova che ne protrae gli effetti nel tempo.

In realtà nel testo di legge non si trova alcun passo relativo alla decadenza della disciplina prevista nella più risalente legge del 2017 che, pertanto, non viene sostituita ma affiancata dalla norma più recente.

Stando così le cose, i due articoli di legge sono entrambi in vigore ed espletano appieno i loro effetti.

Si ricorda che la differenza più evidente tra le due normative riguarda il limite di età dei lavoratori per i quali è possibile ottenere lo sgravio. Infatti, la legge 205/17 ha previsto, dopo un temporaneo limite fissato a 35 anni per il 2018, l’abbassamento di tale limite al compimento del trentesimo anno di età a partire dal 1°gennaio 2019.

La percentuale, la durata ed il limite annuale dell’esonero nelle due norme sono, invece, identici.

Quindi l'unica "Proroga" di cui si possa parlare, anche se comunque in maniera che si ritiene impropria, è quella relativa al limite di età più elevato che, di fatto, allarga la platea a cui si rivolge la misura incentivante.

Ma cosa comporta la coesistenza delle due norme a partire dal 2019?

Ebbene, salvo ulteriori interventi legislativi o previsioni in merito che, possibilmente, potrebbero venire inserite in un Decreto Ministeriale, gli effetti delle due norme sono applicabili congiuntamente.

La Legge 96/18, al comma 3°, ha in effetti previsto l'emanazione di un Decreto Ministeriale per stabilire le modalità di fruizione dell'esonero, ma la decretazione avrebbe dovuto avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge, termine ormai ampiamente scaduto.

Quindi se, a titolo di esempio, nel 2019 un’azienda assumesse a tempo indeterminato un lavoratore di 29 anni, chiaramente avente le caratteristiche richieste dai due articoli di legge, potrebbe godere l’esonero del 50% previsto dalla Legge 205/17 e anche dello sgravio del 50% della Legge 96/18, arrivando così ad un esonero contributivo totale della durata di 3 anni.

Tra l’altro, se ci si spinge più avanti su questa strada, anche i due limiti annuali di 3.000,00 Euro dovrebbero cumularsi, portando così il totale “esonerabile” a 6.000,00 Euro.

Volendo considerare un’ipotesi più conservativa, si potrebbe sostenere che si dovrebbe applicare un primo esonero del 50% sui contributi totali conto azienda ed il secondo esonero del 50% sulla parte restante di contribuzione (equivalente al 25% del totale).

Questa ipotesi, però, non parrebbe giustificabile in quanto i due incentivi non vengono applicati in momenti differenti, ossia prima quello di una normativa e poi quello dell’altra, ma entrambi possono essere goduti immediatamente, e quindi non ci sarebbe una “precedenza” temporale nell'applicazione di una delle due norme, che effettuerebbe il primo “taglio” da considerare per poi applicare il secondo sui contributi residui.

Quanto sopra risulta ancora più evidente dato che i due esoneri non richiedono l’inoltro di una specifica richiesta sul portale INPS, come avviene per altre tipologie di incentivi, ma vengono applicati direttamente dalle aziende che, successivamente, informano l’ente tramite gli appositi codici nel flusso mensile Uniemens.

Inoltre, una visione restrittiva delle due norme, così come sopra riassunta, naufragherebbe alla semplice lettura dei due articoli di legge che, in maniera identica, quantificano l’esonero nel “50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro” e, quindi, entrambi andrebbero applicati sul totale dei contributi e non su quote rimanenti o decurtate.

Si resta comunque in attesa di eventuali chiarimenti in merito, ma se il Legislatore (possibilmente nella prossima Finanziari) e lo stesso Ministero non intervengono, al momento sembra proprio che l’assunzione stabile o la trasformazione a tempo indeterminato di lavoratori “Under 30” darà la possibilità di ottenere un risparmio che, se sfruttato al massimo delle sue possibilità, si potrebbe aggirare sui 18.000,00 Euro in un triennio per ogni dipendente.

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di Dario Forte

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