Esportazioni indirette anche dopo 90 giorni


L'Agenzia delle Entrate ha chiarito la non imponibilità delle esportazioni dirette per le uscite dal territorio Ue dopo i 90 giorni
Esportazioni indirette anche dopo 90 giorni
L'Agenzia delle Entrate preso atto dell’indirizzo fornito dalla Corte di Giustizia UE (sentenza emessa in data 19 dicembre 2013 nel procedimento C-563/12) ha chiarito che le esportazioni indirette possono beneficiare del regime della non imponibilità ex art. 8 primo comma, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, anche se i beni escono dal territorio dell'Unione oltre il termine di 90 giorni dalla consegna al cessionario, a condizione che sia possibile dimostrare l'uscita dei beni dal territorio doganale.

Il contribuente che avesse già assolto l’IVA sulla base delle precedenti disposizioni fornite dall’Agenzia Entrate, potrà recuperare l'IVA versata emettendo una nota di variazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta l'esportazione, o richiedendo il rimborso entro due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto del rimborso.

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di Studio Busin

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