Espropriazione Equitalia sospesa su unico immobile


Inibizione espropriazione Equitalia su unico immobile del debitore adibito ad abitazione con fissazione residenza anagrafica.
Espropriazione Equitalia sospesa su unico immobile
Effettuata la richiesta di pagamento e la contestuale comunicazione di iscrizione ipotecaria, Equitalia informava un contribuente che, in mancanza di adempimento, avrebbe proceduto con la vendita all’asta dell’immobile


La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, in accoglimento della relativa istanza, ha sospeso l’atto impugnato, inibendo all'Agenzia della Riscossione di dar corso alla procedura espropriativa, atteso che, a norma dell'art. 76 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificato dall'art. 52 d.l. 21 giugno 2013 n. 69, conv. nella l. 9 agosto 2013 n. 98, l'agente della riscossione non può dare corso all'espropriazione se trattasi dell'unico immobile di proprietà del debitore, non rientrante tra le abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal d.m. lavori pubblici 2 agosto 1969 Comm. trib. prov.le Reggio Emilia, 10 marzo 2015, n.73, sez. III)



In proposito, si segnala il precedente intervento della Suprema Corte che, intervenuta la modifica dell'art. 76 del d.p.r. n. 602 del 1973 con l'art. 52, comma 1, del d.-l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, ha affermato che "ove l'espropriazione abbia ad oggetto l'unico immobile di proprietà del debitore, non di lusso e destinato a sua abitazione, con fissazione della residenza anagrafica, l'azione esecutiva diviene improcedibile", e che tale improcedibilità "comporta la cessazione della materia del contendere sull'opposizione all'esecuzione concernente la pignorabilità del bene" (Cass., Sez. III, 12 settembre 2014 n. 19270)

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di Avv. Fabio Tamma

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