Estinzione anticipata del finanziamento. Rimborsi
Finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e/o con delegazione irrevocabile di pagamento; rimborso commissioni, oneri e premio assicurativo

In caso di estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e/o con delegazione irrevocabile di pagamento, il cliente ha diritto ad ottenere, a titolo risarcitorio, il rimborso delle commissioni e degli oneri corrisposti anticipatamente e non maturati, cd. rimborso "pro rata temporis", in proporzione alle rate non maturate.
Tali somme sono dovuta ai sensi dell’art. 125 sexies TUB: "il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto", per cui è pienamente legittima la retro cedibilità delle commissione in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Tale principio del rimborso "pro rata temporis" va applicato anche in relazione al premio assicurativo. E’ diritto del Cliente ad ottenere direttamente dall’intermediario la restituzione della quota premio assicurativo non goduto a causa dell’estinzione stessa (ABF Napoli n. 1055/2010; n. 1452/2010; n. 359/2011; n. 746/2012). Sul punto vi è l’Accordo ABI-ANIA del 22.10.2008, regolamento ISVAP n. 35 del 26.5.2010, nonché molte pronunce dell’ABF. La legittimazione passiva è da ricondursi alla sua interposizione nel rapporto tra il cliente e la compagnia assicurativa con la quale è l’intermediario a intrattenere in concreto il rapporto (ABF Napoli n. 2529/2013).
Tale diritto non ricade nella previsione di cui all’art. 2952, 2 co. C.c., in quanto si verte in diritti che sorgono sulla base di altro titolo, che non è il contratto assicurativo, anche se in esecuzione di esso (ABF Napoli n. 2441/2012; Cass 26.7.2002 n. 11052).
Varie circolari della Banca d’Italia, del 10.11.2009 e del 7.4.2011, evidenziano la poca chiarezza e trasparenza dei contratti di finanziamento, redatte in maniera tale da non consentire al consumatore di valutare adeguatamente i costi dell’operazione, i specifici oneri aggiuntivi derivanti dall’intervento del mediatore inclusi nella più generale commissione dovuta all’intermediario, dovendo le banche e gli intermediari finanziari ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo (cd recurring) e le spese non ripetibili in quanto remunerativi di servizi già interamente prestati (cd up-front), al fine di individuare eventuali somme da rimborsare ai clienti che abbiano estinto anticipatamente le operazioni.
Per cui tutti i pagamenti effettuati, non imputabili a operazioni qualificabili come up-front, devono essere rimborsati in applicazione del criterio di proporzionalità al tempo residuo del finanziamento, non maturato per effetto dell’estinzione anticipata (ABF Napoli n. 1055/2010; ABF Roma n. 2466/2011; ABF Milano n. 776/2012).
Le clausole del contratto che prevedono l’esclusione del rimborso delle commissioni non maturate in caso di estinzione anticipata del prestito, sono da considerarsi vessatorie, ai sensi dell'art.33 comma 2 lettera b) Codice Consumo (d.lgs 206/2005 "Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto ... escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista") per cui sono inopponibile al consumatore e la nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Tali somme sono dovuta ai sensi dell’art. 125 sexies TUB: "il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto", per cui è pienamente legittima la retro cedibilità delle commissione in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Tale principio del rimborso "pro rata temporis" va applicato anche in relazione al premio assicurativo. E’ diritto del Cliente ad ottenere direttamente dall’intermediario la restituzione della quota premio assicurativo non goduto a causa dell’estinzione stessa (ABF Napoli n. 1055/2010; n. 1452/2010; n. 359/2011; n. 746/2012). Sul punto vi è l’Accordo ABI-ANIA del 22.10.2008, regolamento ISVAP n. 35 del 26.5.2010, nonché molte pronunce dell’ABF. La legittimazione passiva è da ricondursi alla sua interposizione nel rapporto tra il cliente e la compagnia assicurativa con la quale è l’intermediario a intrattenere in concreto il rapporto (ABF Napoli n. 2529/2013).
Tale diritto non ricade nella previsione di cui all’art. 2952, 2 co. C.c., in quanto si verte in diritti che sorgono sulla base di altro titolo, che non è il contratto assicurativo, anche se in esecuzione di esso (ABF Napoli n. 2441/2012; Cass 26.7.2002 n. 11052).
Varie circolari della Banca d’Italia, del 10.11.2009 e del 7.4.2011, evidenziano la poca chiarezza e trasparenza dei contratti di finanziamento, redatte in maniera tale da non consentire al consumatore di valutare adeguatamente i costi dell’operazione, i specifici oneri aggiuntivi derivanti dall’intervento del mediatore inclusi nella più generale commissione dovuta all’intermediario, dovendo le banche e gli intermediari finanziari ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo (cd recurring) e le spese non ripetibili in quanto remunerativi di servizi già interamente prestati (cd up-front), al fine di individuare eventuali somme da rimborsare ai clienti che abbiano estinto anticipatamente le operazioni.
Per cui tutti i pagamenti effettuati, non imputabili a operazioni qualificabili come up-front, devono essere rimborsati in applicazione del criterio di proporzionalità al tempo residuo del finanziamento, non maturato per effetto dell’estinzione anticipata (ABF Napoli n. 1055/2010; ABF Roma n. 2466/2011; ABF Milano n. 776/2012).
Le clausole del contratto che prevedono l’esclusione del rimborso delle commissioni non maturate in caso di estinzione anticipata del prestito, sono da considerarsi vessatorie, ai sensi dell'art.33 comma 2 lettera b) Codice Consumo (d.lgs 206/2005 "Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto ... escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista") per cui sono inopponibile al consumatore e la nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
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