Estinzione anticipata dell'esecuzione immobiliare


A certe condizioni l'immobile pignorato e venduto all'asta può tornare al debitore
Estinzione anticipata dell'esecuzione immobiliare
Ammettiamo che il creditore non abbia una ragionevole possibilità di soddisfare il suo credito, tenuto conto che la procedura di esecuzione forzata ha dei costi. Tenuto conto delle concrete possibilità che il bene sia liquidato, cioè venduto all'asta e del presumibile valore di realizzo.
Ipotesi: la banca pignora la casa presa a mutuo, non essendo state pagate le rate; si va alle aste, e queste vanno deserte (per disinteresse naturale dato che l'immobile non ha mercato, oppure per far scendere il prezzo attraverso la manipolazione speculativa dei ribassi d'asta).
Poco importo, dopo un certo numero di aste deserte (dato oggettivo) l'immobile è sostanzialmente deprezzato e/o svalutato: può accadere che un immobile valutato dal CTU 90.000,00 €venga messo all`asta a seguito dei ribassi a 30.000,00€. La Banca soddifa il suo credito in tal modo? Tenuto conto che essa è gravata delle spese di procedura e della prassi negativa che in palese violazione del TUB consente di dare a mutuo ben oltre il 100% del valore stimato dell'immobile, ciò è matematicamente da escludersi.
E' certo che la soddisfazione del credito non esiste quando la procedura costa più del ricavato presumibile considerata la base d'asta, o anche solo i due valori si pareggiano.
La prassi è ondivaga nelle altre ipotesi, in cui il valore dell'immobile pur notevolmente svalutato, non ha raggiunto quota 15.000,00€, alcuni Tribunali non consentono l'estinzione della procedura, ma si tratta di una prassi mentre la disciplina non fissa un valore prestabilito; infatti occorre tenere conto del valore di mercato, del tipo, e dello stato dell'immobile.
La norma è l'art 164 bis disp att cpc, che si applica essendo di natura procedurale ai procedimenti in atto, ed inoltre nonostante quanto stabilito dall'art.23 DL 132/14, la stessa fonte detta una disciplina intertemporale, data dall'art.19/VI bis che esclude l'istituto dell'estinzione anticipata da quanto stabilito dall'art 23 cit. per cui l'art.164 cit. si applica anche ai procedimenti precedenti l'entrata in vigore della l.di conv.D.l.132/14.  

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di Avv Giuseppe Saya

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