Eventi sportivi ufficiali: attività pericolosa
Tra l’esercizio dell’attività di organizzazione di un incontro di calcio di campionato e i danni all’incolumità fisica sussiste un nesso causale
L'articolo in argomento cercherà di chiarire se, l’attività di organizzazione di una manifestazione calcistica di serie A, può essere considerata attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c., e quindi chiarire l’esistenza del nesso causale tra tale attività e l’evento dannoso che può verificarsi; infatti vengono considerate attività pericolose non solo quelle che sono qualificate tali dalla legge, ma anche quelle attività che presentano una pericolosità intrinseca ovvero comportano la rilevante probabilità del verificarsi di un danno sia per la loro potenzialità offensiva sia per la loro stessa natura ovvero per le caratteristiche dei mezzi adoperati e quindi, non solo nel caso di danno che sia conseguenza di una azione, ma anche nell’ipotesi di danno derivato dall’omissione di cautele che si sarebbero dovute adottare in relazione alla natura dell’attività esercitata.
Rientrano tra queste ultime attività quelle relative all’organizzazione di un incontro calcistico; infatti se è vero che il gioco del calcio in se non può definirsi pericoloso, dal momento che si tratta di una disciplina che privilegia l’aspetto ludico, pur consentendo, con la pratica, l’esercizio atletico, tanto che è di norma praticata nelle scuole come attività ginnica finalizzata a dare esecuzione ad un determinato esercizio fisico, sicché la stessa non può configurarsi come attività pericolosa a norma dell’articolo 2050 c.c. (Cass.Civ. Sez.III n.1197/2007), una valutazione a parte deve compiersi in relazione all’incontro di calcio professionistico in quanto, anche se la ratio è quella del gioco sportivo, la competizione e la conflittualità che si viene a creare tra i tifosi delle due squadre antagoniste ha reso, sempre più spesso, necessaria l’adozione di misure di sicurezza abbastanza severe al fine di ridurre o prevenire gli eventi lesivi.
In altri termini si può affermare che tra l’esercizio dell’attività di organizzazione di un incontro di calcio di campionato, in presenza di pubblico, e i danni all’incolumità fisica sussiste un nesso causale, non solo relativamente agli eventi lesivi occorsi agli spettatore, ma anche agli eventi lesivi che potranno riportare gli agenti di pubblica sicurezza destinati al servizio.
Tale principio ha trovato conferma in una decisione del Tribunale di Palermo (n.4782/2011), il quale, riconoscendo un incontro di calcio di campionato quale attività pericolosa, ha ritenuto responsabile la società calcistica per l’evento lesivo occorso ad un agente scelto della Polizia di Stato, incaricato del servizio di vigilanza all’interno del settore destinato alla tifoseria avversaria.
Da ciò si desume che è necessario adottare tutte le misure e le cautele idonee, al fine di prevenire qualsiasi situazione di pericolo anche durante le partite di campionato, caratterizzate da un forte grado di competitività.
Rientrano tra queste ultime attività quelle relative all’organizzazione di un incontro calcistico; infatti se è vero che il gioco del calcio in se non può definirsi pericoloso, dal momento che si tratta di una disciplina che privilegia l’aspetto ludico, pur consentendo, con la pratica, l’esercizio atletico, tanto che è di norma praticata nelle scuole come attività ginnica finalizzata a dare esecuzione ad un determinato esercizio fisico, sicché la stessa non può configurarsi come attività pericolosa a norma dell’articolo 2050 c.c. (Cass.Civ. Sez.III n.1197/2007), una valutazione a parte deve compiersi in relazione all’incontro di calcio professionistico in quanto, anche se la ratio è quella del gioco sportivo, la competizione e la conflittualità che si viene a creare tra i tifosi delle due squadre antagoniste ha reso, sempre più spesso, necessaria l’adozione di misure di sicurezza abbastanza severe al fine di ridurre o prevenire gli eventi lesivi.
In altri termini si può affermare che tra l’esercizio dell’attività di organizzazione di un incontro di calcio di campionato, in presenza di pubblico, e i danni all’incolumità fisica sussiste un nesso causale, non solo relativamente agli eventi lesivi occorsi agli spettatore, ma anche agli eventi lesivi che potranno riportare gli agenti di pubblica sicurezza destinati al servizio.
Tale principio ha trovato conferma in una decisione del Tribunale di Palermo (n.4782/2011), il quale, riconoscendo un incontro di calcio di campionato quale attività pericolosa, ha ritenuto responsabile la società calcistica per l’evento lesivo occorso ad un agente scelto della Polizia di Stato, incaricato del servizio di vigilanza all’interno del settore destinato alla tifoseria avversaria.
Da ciò si desume che è necessario adottare tutte le misure e le cautele idonee, al fine di prevenire qualsiasi situazione di pericolo anche durante le partite di campionato, caratterizzate da un forte grado di competitività.
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