Fatturazione elettronica, chiarimenti prima dell'introduzione
Dal 1° gennaio 2019 sarà obbligatoria la fatturazione elettronica (circolare ag. entr. n. 8/E del 30/04/2018 e provvedimento dir. ag. entr. n. 89757/2018).
CARATTERISTICHE DELLA FATTURA ELETTRONICA
La fattura elettronica viene definita come “un documento informatico” (file in formato Xml) “trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (SdI – Agenzia delle Entrate), e da questo recapitato al soggetto ricevente”.
Le informazioni che deve contenere la fattura elettronica sono quelle già conosciute, valide già oggi per la fatturazione cartacea (art. 21, D.P.R. 633/1972).
PREDISPOSIZIONE DELLA FATTURA
Le modalità per la compilazione della fattura elettronica sono 2:
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procedura resa disponibile dall’Agenzia delle entrate in formato web, applicazione (android e ios) per piccole realtà imprenditoriali/professionali;
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programmi di software-house rispondenti alle specifiche tecniche elencate nell’allegato A del predetto provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate (89757/2018).
In ausilio agli operatori, l’Agenzia ha reso disponibile anche i seguenti servizi:
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un servizio web disponibile su accreditamento mediante il quale è possibile generare un QR – Code (codice a barre bidimensionale), che permetterà di acquisire in maniera automatica le informazioni anagrafiche di chi acquista il bene. Le stesse si inseriranno poi automaticamente ad inserirsi in fattura, permettendo al cedente di risparmiare tempo nella compilazione;
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un servizio di registrazione che permetterà al cessionario/committente (o ad un intermediaro per suo conto) di indicare al Sistema di Interscambio (Sdi) il canale che preferisce (Pec o codice destinatario) per ricevere i file delle fatture ricevute;
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un’area riservata all’interno della quale consultare le proprie fatture elettroniche emesse e ricevute. I relativi file sono disponibili sino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio;
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servizi web di assistenza.
TRASMISSIONE DELLA FATTURA
La trasmissione della fattura avviene ad opera del soggetto obbligato ad emetterla o di un intermediario da lui individuato, una soddisfatti i requisiti previsti all’identificazione del committente (cliente).
Le fatture si possono trasmettere:
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tramite posta elettronica certificata (PEC – modalità sconsigliata per l’efficienza di lavorazione);
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tramite procedura web e/o app messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
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sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service”;
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sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.
Per le ultime due procedure è necessario l’accreditamento al Sistema di Interscambio (Sdi).
Il Sistema di Interscambio (Sdi), per ogni file che riceve, effettua successivi controlli che, se non vengono superati, producono una ricevuta di scarto che viene inviata al soggetto trasmittente. Tali fatture, che non hanno superato i controlli in questione, si considerano come non emesse.
Chi ritenesse di firmare digitalmente la fattura (non è obbligatorio) dovrà sottoporsi a un ulteriore controllo per la validazione della sottoscrizione.
RICEZIONE DELLA FATTURA
Il recapito della fattura (al soggetto acquirente/committente o a un intermediario indicato da quest’ultimo) avviene attraverso 3 modalità:
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posta elettronica certificata (PEC);
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sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service”;
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sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.
Come per la trasmissione, anche per la ricezione le ultime due procedure richiedono un preventivo processo di accreditamento, tramite il quale il cessionario comunica l’indirizzo telematico (PEC o codice di 7 cifre del cliente, o del destinatario o anche il codice univoco) scelto per la ricezione del file.
Qualora il recapito non fosse possibile (per qualsiasi motivo), il cessionario/acquirente (previo accreditamento) potrà trovare la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Si evidenzia che comunque il soggetto fornitore/cedente in caso di mancato recapito ha l’obbligo di avvertire il cessionario/acquirente.
CONSERVAZIONE A NORMA
La conservazione a norma di legge delle fatture può avvenire (direttamente o tramite intermediario in possesso di specifici requisiti) attraverso specifico servizio messo a disposizione nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate attivabile dal contribuente.
CODICE DESTINATARIO
Per codice destinatario o univoco si intende un operatore accreditato presso il Sistema di Interscambio (Sdi) delegato appositamente dall’utente.
MANCATO ACCREDITAMENTO DELL’ACQUIRENTE/COMMITTENTE AL SISTEMA DI REGISTRAZIONE
In caso di mancato accreditamento al sistema di registrazione da parte del soggetto acquirente/committente, il cedente potrà comportarsi nei seguenti modi:
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inserendo il codice destinatario fornito dal soggetto acquirente/committente. La fattura elettronica verrà in questo caso inviata dal Sistema di Interscambio all’indirizzo corrispondente al codice destinatario indicato nel file della fattura. In caso di impossibilità di recapito (non dovuta al Sistema di Interscambio) il Sistema rende disponibile la fattura al cessionario nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, inviando comunicazione anche al cedente (il quale dovrà a sua volta inviare comunicazione al cessionario);
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inserendo il codice convenzionale “0000000” e compilando il successivo campo “PECDestinatario” con l’indirizzo PEC del cessionario. In caso di impossibilità di recapito (non dovuta al Sistema di Interscambio) il Sistema rende disponibile la fattura al cessionario nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, inviando comunicazione anche al cedente (il quale dovrà a sua volta inviare comunicazione al cessionario);
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inserendo il codice convenzionale “0000000” e non compilando il campo “IdFiscaleIVA” in caso di cessionario consumatore finale. La fattura viene consegnata direttamente al cliente in formato analogico o informatico, comunicando contestualmente che la fattura è messa a disposizione dal Sistema di Interscambio nell’area riservata del cliente;
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inserendo il codice convenzionale “0000000” in caso di cliente che rientra nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto – L. 98/2011 (convertito, con modificazioni da L. 111/2011) ovvero nel “regime forfetario” di cui all’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014, ovvero un produttore agricolo di cui all’art. 34, comma 6 D.P.R. 633/1972. Il Sistema rende disponibile la fattura al cessionario nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, inviando un duplicato della fattura anche al cedente (il quale dovrà a sua volta inviare comunicazione tramite copia analogica o informatica al cessionario);
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inserendo il codice convenzionale “0000000” nel caso il cessionario soggetto passivo Iva non gli abbia comunicato il codice destinatario ovvero la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura dal Sistema di Interscambio. Il Sistema rende disponibile la fattura al cessionario nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, inviando un duplicato della fattura anche al cedente (il quale dovrà a sua volta inviare comunicazione tramite copia analogica o informatica al cessionario).
NOTA DI VARIAZIONE, NOTA DI VARIAZIONE INTERNA PER SCARTO, AUTOFATTURA ELETTRONICA
Per ogni nota di variazione valgono le regole tecniche specificate in precedenza.
Nel caso in cui il cedente abbia già effettuato la registrazione contabile di una fattura in seguito scartata dal Sistema di Interscambio, viene effettuata una variazione contabile valida ai soli fini interni. Non è necessario inviare alcuna nota di variazione al Sistema di Interscambio.
In luogo della presentazione di autofattura in formato cartaceo all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente il cessionario trasmetterà l’autofattura in formato elettronico al Sistema di Interscambio (Sdi), compilando il campo “TipoDocumento” con un codice convenzionale predeterminato (riportato nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757/2018).
POSSIBILITÀ DI FATTURA DIFFERITA
L’Agenzia delle Entrate prevede attualmente la possibilità di emettere un’unica fattura elettronica differita (circolare 8/E del 30 aprile 2018 Agenzia delle Entrate), da trasmettere entro il 15 del mese successivo, riepilogativa di tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra cedente e cessionario a condizione che le cessioni in questione siano accompagnate da un documento (analogico o informatico) che abbia i contenuti previsti dalla legge (decreto del Presidente della Repubblica 472/1996), in particolare devono esservi indicate:
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data;
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generalità del cedente;
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generalità del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto;
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descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti.
INTERMEDIARI ACCREDITATI: I seguenti servizi e adempimenti possono essere svolti anche tramite Intermediari:
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trasmissione al Sistema di Interscambio (Sdi) delle fatture;
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ricezione dal Sistema di Interscambio (Sdi) delle fatture;
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consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche messe a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate;
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registrazione del canale e dell’indirizzo telematico per la ricezione dei file.
Per gli ultimi due servizi elencati, la delega può essere conferita attraverso sito web dell’Agenzia delle Entrate o presentando apposito modulo presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate (provv. del direttore dell’agenzia n. 89757/2018).
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