F24 credito gasolio autotrazione
Istruzioni dell'agenzia delle entrate per predisporre la delega di pagamento in caso di utilizzo in compensazione del credito gasolio
In seguito alle modifiche illustrate nella risoluzione delle Entrate n. 39/E del 20 aprile scorso, le dogane forniscono alcuni chiarimenti in merito all’utilizzo del codice tributo "9740" e ai dati da inserire nella compilazione del modello F24 in presenza di crediti riferiti ai consumi di gasolio dei trimestri 2014.
Con la legge 27/2012 è stata introdotta la possibilità, per gli esercenti del settore del trasporto, di richiedere il rimborso dell’accisa sul gasolio utilizzato come carburante con periodicità trimestrale, disponendo un nuovo termine di presentazione della dichiarazione (da effettuare entro il mese successivo al trimestre solare di riferimento) ed è stato ampliato il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito al 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto.
In riferimento alle nuove modalità indicate nella risoluzione dell'agenzia delle entrate le Dogane ribadiscono che nel campo "rateazione/regione/prov/mese-rif" del modello F24 va riportato il numero della rata con un formato a quattro caratteri, dove i primi due (01, 02, 03 o 04) indicano il trimestre solare (rispettivamente, gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e gli altri due identificano l’anno solare di riferimento dei consumi di gasolio, vale a dire, per quello in corso, 15. Scrivendo 0415, per esempio, si intende il trimestre ottobre-dicembre del 2015. Nel campo intestato all’anno di riferimento , invece, va indicato l’anno di presentazione della dichiarazione.
In relazione ai crediti riferiti ai consumi di gasolio del 2014 ancora non utilizzati in compensazione, alcuni operatori hanno segnalato la difficoltà a ricollegare i medesimi al trimestre solare di riferimento; in tal caso, si precisa, che nel campo "rateazione/regione/prov/mese-rif" possono essere inseriti i caratteri 0414 per tutti i trimestri del 2014; invece, nel campo intestato all’anno di riferimento, va comunque inserito quello di presentazione della dichiarazione (2014, per i primi tre trimestri dell’anno solare; 2015, per il quarto trimestre).
Con la legge 27/2012 è stata introdotta la possibilità, per gli esercenti del settore del trasporto, di richiedere il rimborso dell’accisa sul gasolio utilizzato come carburante con periodicità trimestrale, disponendo un nuovo termine di presentazione della dichiarazione (da effettuare entro il mese successivo al trimestre solare di riferimento) ed è stato ampliato il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito al 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto.
In riferimento alle nuove modalità indicate nella risoluzione dell'agenzia delle entrate le Dogane ribadiscono che nel campo "rateazione/regione/prov/mese-rif" del modello F24 va riportato il numero della rata con un formato a quattro caratteri, dove i primi due (01, 02, 03 o 04) indicano il trimestre solare (rispettivamente, gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e gli altri due identificano l’anno solare di riferimento dei consumi di gasolio, vale a dire, per quello in corso, 15. Scrivendo 0415, per esempio, si intende il trimestre ottobre-dicembre del 2015. Nel campo intestato all’anno di riferimento , invece, va indicato l’anno di presentazione della dichiarazione.
In relazione ai crediti riferiti ai consumi di gasolio del 2014 ancora non utilizzati in compensazione, alcuni operatori hanno segnalato la difficoltà a ricollegare i medesimi al trimestre solare di riferimento; in tal caso, si precisa, che nel campo "rateazione/regione/prov/mese-rif" possono essere inseriti i caratteri 0414 per tutti i trimestri del 2014; invece, nel campo intestato all’anno di riferimento, va comunque inserito quello di presentazione della dichiarazione (2014, per i primi tre trimestri dell’anno solare; 2015, per il quarto trimestre).
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