F24: stop alle compensazioni con Home Banking
Nuove norme per le compensazioni in F24 e soglia ridotta per il visto di conformità; nuove forme tecniche per spedire le liquidazioni trimestrali
Il D.L. 50/2017, entrato in vigore il 24 aprile scorso, ha escluso la possibilità di presentare modelli F24 per il pagamento di imposte tramite home banking, qualora tali modelli contengano compensazioni con altri crediti di imposta.
Le nuove disposizioni riguardano solo i soggetti titolari di partita Iva, per i quali la norma ha modificato l’articolo 37, comma 49-bis, del D.L. n. 223 del 2006, prevedendo l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (vale a dire Entratel e Fiscoonline) qualora si intendano compensare, per qualsiasi importo, crediti IVA (annuali o relativi a periodi inferiori), crediti relativi alle imposte sui redditi o, in generale, crediti tributari.
Si discute se anche il cosiddetto "bonus Renzi" per i lavoratori dipendenti sia soggetto alle descritte previsioni. Sebbene la cosa sia dubbia, in attesa di chiarimenti ufficiali si suggerisce di adottare la linea più prudente e utilizzarlo in compensazione solo tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Per i soggetti non titolari di partita Iva resta invariata la possibilità di utilizzo dell’home banking, anche nel caso in cui il modello F24 contenga compensazioni. Si rammenta a tal fine che, comunque, per tali soggetti non era e non è tuttora ammesso l’utilizzo dell’home banking per la presentazione di un F24 che, per effetto delle compensazioni ivi contenute, presenti un saldo a zero.
Il predetto DL 50/2017 ha pure ridotto da € 15.000 a € 5.000 la soglia di utilizzo oltre la quale, per compensare un credito, è necessario il visto di conformità.
La Risoluzione 57/2017 dell’Agenzia delle Entrate ha poi precisato che tali limitazioni non si applicano ai crediti risultanti da dichiarazioni fiscali presentate prima dell’entrata in vigore del DL 50/2017, vale a dire prima del 24 aprile 2017, per le quali il limite per l’obbligo del visto di conformità rimane invariato in € 15.000, anche se la compensazione avviene dopo l’entrata in vigore della citata norma.
Infine, per la presentazione delle dichiarazioni relative alle liquidazioni trimestrali e dello spesometro infra annuale - nuovi obblighi del 2017 - sono previste nuove forme tecniche, non sarà quindi possibile usare Entratel.
A tal fine, qualora il cliente desiderasse appoggiarsi al commercialista per i predetti adempimenti, è opportuno che lo contatti in anticipo, onde concordare se trasmettergli i dati da spedire all’Agenzia delle Entrate in forma cartacea o con l’utilizzo di apposito file Excel, che consente il controllo dei dati fin dall’origine, che sarà gratuitamente fornito dal professionista.
Le nuove disposizioni riguardano solo i soggetti titolari di partita Iva, per i quali la norma ha modificato l’articolo 37, comma 49-bis, del D.L. n. 223 del 2006, prevedendo l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (vale a dire Entratel e Fiscoonline) qualora si intendano compensare, per qualsiasi importo, crediti IVA (annuali o relativi a periodi inferiori), crediti relativi alle imposte sui redditi o, in generale, crediti tributari.
Si discute se anche il cosiddetto "bonus Renzi" per i lavoratori dipendenti sia soggetto alle descritte previsioni. Sebbene la cosa sia dubbia, in attesa di chiarimenti ufficiali si suggerisce di adottare la linea più prudente e utilizzarlo in compensazione solo tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Per i soggetti non titolari di partita Iva resta invariata la possibilità di utilizzo dell’home banking, anche nel caso in cui il modello F24 contenga compensazioni. Si rammenta a tal fine che, comunque, per tali soggetti non era e non è tuttora ammesso l’utilizzo dell’home banking per la presentazione di un F24 che, per effetto delle compensazioni ivi contenute, presenti un saldo a zero.
Il predetto DL 50/2017 ha pure ridotto da € 15.000 a € 5.000 la soglia di utilizzo oltre la quale, per compensare un credito, è necessario il visto di conformità.
La Risoluzione 57/2017 dell’Agenzia delle Entrate ha poi precisato che tali limitazioni non si applicano ai crediti risultanti da dichiarazioni fiscali presentate prima dell’entrata in vigore del DL 50/2017, vale a dire prima del 24 aprile 2017, per le quali il limite per l’obbligo del visto di conformità rimane invariato in € 15.000, anche se la compensazione avviene dopo l’entrata in vigore della citata norma.
Infine, per la presentazione delle dichiarazioni relative alle liquidazioni trimestrali e dello spesometro infra annuale - nuovi obblighi del 2017 - sono previste nuove forme tecniche, non sarà quindi possibile usare Entratel.
A tal fine, qualora il cliente desiderasse appoggiarsi al commercialista per i predetti adempimenti, è opportuno che lo contatti in anticipo, onde concordare se trasmettergli i dati da spedire all’Agenzia delle Entrate in forma cartacea o con l’utilizzo di apposito file Excel, che consente il controllo dei dati fin dall’origine, che sarà gratuitamente fornito dal professionista.
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