Fabbricati locati a cedolare secca
Nel corso del 2014 alcuni aspetti relativi alla tassazione degli immobili affittati a cedolare secca sono stati ritoccati
Se i fabbricati sono locati, il reddito che deriva da essi sara' assoggettato sia ad IMU che alle imposte sui redditi.
In particolare i fabbricati concessi in locazione potranno scontare l'irpef nel caso siano locati a tassazione ordinaria o l'imposta sostitutiva, in caso di opzione da parte del locatore per la cedolare secca.
Nel corso del 2014 alcuni aspetti relativi alla tassazione degli immobili affittati a cedolare secca sono stati ritoccati, disponendo, per i contratti a canone concordato, limitatamente al quadriennio 2014-2017, la riduzione dell'aliquota al 10% ed estendento la possibilita' di fruire della suddetta aliquota agevolata anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali e' stato deliberato lo stato di emergenza "nei cinque anni precedenti" il 28.05.2014.
E' stata inoltre estesa la possibilita' di optare per la cedolare secca in presenza di contratti di locazione di unita' abitative stipulati con cooperative edilizie per la locazione o con enti senza scopo di lucro purche' sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento ISTAT del canone.
In particolare i fabbricati concessi in locazione potranno scontare l'irpef nel caso siano locati a tassazione ordinaria o l'imposta sostitutiva, in caso di opzione da parte del locatore per la cedolare secca.
Nel corso del 2014 alcuni aspetti relativi alla tassazione degli immobili affittati a cedolare secca sono stati ritoccati, disponendo, per i contratti a canone concordato, limitatamente al quadriennio 2014-2017, la riduzione dell'aliquota al 10% ed estendento la possibilita' di fruire della suddetta aliquota agevolata anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali e' stato deliberato lo stato di emergenza "nei cinque anni precedenti" il 28.05.2014.
E' stata inoltre estesa la possibilita' di optare per la cedolare secca in presenza di contratti di locazione di unita' abitative stipulati con cooperative edilizie per la locazione o con enti senza scopo di lucro purche' sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento ISTAT del canone.
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