Facebook, consumatori, foro competente


Un utilizzatore di un account Facebook non perde la qualità di "consumatore" anche se pubblica libri, raccoglie donazioni e gestisce siti.
Facebook, consumatori, foro competente
La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la recentissima sentenza del 25 gennaio 2018, n. C-498/16 ha ritenuto che in base all’articolo 15 del reg. n. 44/2001, un utilizzatore di un account Facebook privato, anche se pubblica libri, tiene conferenze, gestisce siti Internet, raccoglie donazioni e si fa cedere i diritti da numerosi consumatori al fine di far valere in giudizio tali diritti, non perde la qualità di "consumatore".
Perde tale qualità, invece, e non può invocare il foro del consumatore, se l’azione è volta a far valere diritti ceduti da altri consumatori.
La Corte Ue, in particolare, ha chiarito che la nozione di "consumatore", ai sensi degli articoli 15 e 16 del reg. n. 44/2001, deve essere interpretata in maniera restrittiva, facendo riferimento alla posizione di tale persona in un determinato contratto, in relazione alla natura ed alla finalità di quest’ultimo, e non invece alla situazione soggettiva, potendo un solo e medesimo soggetto essere considerato un consumatore nell’ambito di determinate operazioni ed un operatore economico nell’ambito di altre.
Rientrano, dunque, nel regime di favore previsto per i "consumatori" solo i contratti conclusi al di fuori e indipendentemente da qualsiasi attività o finalità di natura professionale, all’unico scopo di soddisfare le proprie necessità di consumo privato.
Sui servizi di una rete social, come Facebook, il cui utilizzo avviene durante un lungo periodo di tempo, bisogna considerare l’uso che viene fatto di tali servizi.
L’utente di Facebook potrà avviare un’azione giudiziaria in qualità di "consumatore, soltanto se ha fatto un uso essenzialmente non professionale dei servizi forniti dal network, e se nel tempo tale uso non ha acquisito un carattere diverso.
La Corte di Giustizia, pertanto, in applicazione di questi principi, ha ritenuto che non perde la qualità di "consumatore", l’utente che pubblica libri, tiene conferenze, gestisce siti Internet, raccoglie donazioni e si fa cedere i diritti da numerosi consumatori al fine di far valere in giudizio tali diritti.
Viceversa, non si applica la speciale disciplina del "consumatore" se l’utente agisce dinanzi al giudice del luogo in cui è domiciliato, non soltanto per diritti propri ma anche per far valere diritti ceduti da altri consumatori, siano essi domiciliati nello stesso Stato membro, in altri Stati membri oppure in Stati terzi.

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di Francesco Specchiale

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