Fallimento: azione di responsabilità ed entità del danno


Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 9100/2015
Fallimento: azione di responsabilità ed entità del danno
Con la sentenza 9100/15, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sull’individuazione del danno risarcibile e il relativo criterio di liquidazione, nelle azioni di responsabilità promosse dagli organi competenti di una procedura concorsuale nei confronti degli amministratori di società di capitali dichiarate insolventi, ai quali sia contestato di aver tenuto un comportamento contrario ai doveri imposti ex lege, dall’atto costitutivo o dallo statuto sociale. Nello specifico, la Corte di Cassazione ha affermato che la violazione di obblighi puntuali, quali la mancanza o l’irregolarità delle scritture contabili, non comporta di per sé un obbligo risarcitorio pari alla differenza tra il passivo e l’attivo, accertati in sede fallimentare.
La decisione delle Sezioni Unite risolve i diversi orientamenti che si sono formati all’interno della Cassazione. In alcune pronunce, la giurisprudenza ammette apertamente che la totale mancanza della contabilità sociale, o la sua tenuta in modo sommario o non intellegibile, giustifica di per sé la condanna dell’amministratore al risarcimento nei suddetti termini[1].
In sentenze più recenti, la giurisprudenza nega tale automatismo: l’obbligo risarcitorio ha a oggetto solo le conseguenze immediate e dirette delle violazioni specifiche commesse dagli amministratori, nella misura equivalente al detrimento patrimoniale effetto di tale condotta. E allora, il danno può essere commisurato a tale differenza, solo se dalla violazione specifica imputata all’amministratore sia dipeso il dissesto economico della società[2]. Più di recente, si è affermato che, sebbene questo criterio sia in astratto inadeguato, possa essere in concreto apprezzato dal giudice di merito, quale parametro per la liquidazione equitativa, nel caso non si riesca a ricostruire i dati contabili e quindi a individuare puntualmente l’ammontare del danno[3].
Infine, due sentenze del 2011[4] hanno introdotto un elemento dissonante rispetto a quello che sembrava l’orientamento ormai consolidato. Muovendo dalla premessa che nell’azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare, compete al curatore la prova dell’esistenza del danno, dell’ammontare e che esso sia stato causato dal comportamento illecito degli amministratori o dei sindaci, i giudici hanno ammesso un’inversione dell’onere probatorio nel caso in cui la mancanza o l’irregolarità della contabilità impedisca la prova del nesso causale. E allora, tale violazione comporta un obbligo risarcitorio senza la prova del nesso causale, salva la possibilità per i convenuti di provare la mancanza del rapporto eziologico tra il loro comportamento e il danno lamentato dal curatore.
Veniamo alle Sezioni Unite del 2015. Innanzitutto, la Corte elenca i tre requisiti indefettibili perché possa essere proposta l’azione di responsabilità:
l’inadempimento di doveri specifici previsti dalla legge e dallo statuto ovvero la violazione di obblighi e doveri generali, quali l’obbligo di diligenza e vigilanza, posti a tutela della società e dei suoi creditori;
l’esistenza di un danno risarcibile;
l’esistenza di un nesso causale tra il comportamento negligente dell’amministratore e il danno, secondo una valutazione oggettiva e socialmente adeguata di regolarità condizionante.

Relativamente a quest’ultimo requisito, la Cassazione valorizza la funzione della causalità materiale. Dunque, perché sussista l’obbligo risarcitorio è sempre necessario che il danno sia la conseguenza della violazione di un obbligo posto a carico dell’amministratore sia esso previsto puntualmente, sia esso di non facile determinazione a priori. Infatti, alcuni doveri "derivano dall’essere amministratore... e dal conseguente obbligo di compiere con la necessaria diligenza tutto ciò che occorre per la corretta gestione della società". Applicando i principi in ordine alla ripartizione dell’onere probatorio[5], la Corte stabilisce che "l’inadempimento rilevante nell’ambito delle azioni di responsabilità... non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisca causa (o concausa) efficiente del danno", con la conseguenza che la domanda risarcitoria può essere supportata solo da un "adempimento qualificato", ossia "astrattamente efficiente alla produzione del danno"[6]. E allora, perché il giudice possa condannare l’amministratore a risarcire la differenza tra l’attivo e il passivo fallimentare è necessario allegare un inadempimento così generalizzato da aver inciso in modo netto sulla società. Di contro, in presenza di un inadempimento di minor portata, la richiesta è inconcepibile e il quantum deve essere necessariamente parametrato all’effettivo danno subito. Così, ad esempio, la distrazione di alcuni beni comporterà un risarcimento commisurato al valore del bene o al vantaggio che da essi si sarebbe potuto ricavare.
È innegabile comunque che la violazione degli obblighi contabili possa essere causa di danno, almeno nella misura in cui comporti un maggiore onere nell’espletamento dei compiti del curatore ed, eventualmente, un aggravio dei costi delle procedure concorsuali, ma di per sé non può essere considerata causa del dissesto patrimoniale della società, in quanto "la contabilità registra gli accadimenti economici...non li determina".
In conclusione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione affermano che la quantificazione del danno va commisurata sempre al pregiudizio che effettivamente ha subito la compagine societaria a causa dell’inadempimento specifico imputato all’amministratore o agli organi di vigilanza e non può genericamente essere liquidata sulla scorta di criteri che non tengano conto dei principi sulla causalità materiale.

Avvocato Michele Zanchi

[1] C.1281/77, C. 2671/77, C. 6493/85.
[2] C.17033/08; C.16211/07; C. 2538 e 3032/05; C.1375/00; C.10488/98; C.9252/97.
[3] C. 16050/09.
[4] C. 5876/11 e C.7606/11.
[5] S.U. 13533/2001.
[6] S.U. 577/2008.

Articolo del:


di Avvocato Michele Zanchi

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse