Fallimento ed eccezione d`inadempimento
Corte di Cassazione: l’impresa appaltatrice fallita ha comunque diritto al corrispettivo
Secondo l’insegnamento della Suprema Corte contenuto nella sentenza in esame, l'art. 1460 c.c., che disciplina l’eccezione di inadempimento, in base alla quale, nei contratti a prestazioni corrispettive, un contraente può rifiutarsi di eseguire la propria prestazione nel caso di inadempimento dell’altra, non dispone l’estinzione dell’obbligazione, ma soltanto il diritto di sospendere la prestazione in capo alla parte non inadempiente.
L'estinzione dell'obbligazione della parte non inadempiente, si verifica infatti nella diversa ipotesi di risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 e ss. c.c. Nel caso di specie il contratto di appalto di opera pubblica era stato sciolto per effetto della dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 81 legge fallimentare che prevede appunto lo scioglimento di diritto del contratto, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di voler subentrare nel rapporto nel termine di sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento e che, nel caso di fallimento dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto.
La sentenza in commento, considerato l'avvenuto scioglimento del contratto, ha quindi negato nei confronti del committente la possibilità di eccepire l’inadempimento ex art. 1460 c.c., con conseguente obbligo di corrispondere alla società appaltatrice fallita il corrispettivo in relazione ai lavori già svolti.
L'estinzione dell'obbligazione della parte non inadempiente, si verifica infatti nella diversa ipotesi di risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 e ss. c.c. Nel caso di specie il contratto di appalto di opera pubblica era stato sciolto per effetto della dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 81 legge fallimentare che prevede appunto lo scioglimento di diritto del contratto, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di voler subentrare nel rapporto nel termine di sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento e che, nel caso di fallimento dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto.
La sentenza in commento, considerato l'avvenuto scioglimento del contratto, ha quindi negato nei confronti del committente la possibilità di eccepire l’inadempimento ex art. 1460 c.c., con conseguente obbligo di corrispondere alla società appaltatrice fallita il corrispettivo in relazione ai lavori già svolti.
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