False dichiarazioni in autocertificazioni, quale assoluzione?
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, con sentenza n. 2636/16 del 6.12.2016, ha assolto l’imputato accusato di aver rilasciato dichiarazioni mendaci su tre autocertificazioni di identico contenuto destinate all’Ente Pubblico.
In particolare l’imputazione per i reati di cui agli artt. 81 c.p. e 76 DPR 445/00 nonché l’art. 483 c.p. contestava all’imputato il fatto di aver inviato ad un ente pubblico, per la partecipazione a n. 3 gare d’appalto, moduli di dichiarazione prestampati nei quali non era spuntata la casella relativa alla voce "che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato...", accertando poi dal casellario che esisteva una condanna per il reato di omesso versamento contributivo (ora depenalizzato).
Il giudice del giudizio dibattimentale, all’esito dell’istruttoria che ha visto anche l’esame dello stesso imputato, ha riconosciuto la mancanza dell’elemento soggettivo del reato contestato: diverse e contrastanti dichiarazioni (in due nelle quali affermava di non avere precedenti condanne ed in una di avere avuto condanne senza specificare quali) dimostrano, secondo il Tribunale di Catanzaro, la mancata esatta comprensione del quesito richiesto sui moduli prestampati e forniti all’imputato.
La difesa dell’imputato, orientata a dimostrare la buona fede di quest’ultimo, ha sostenuto fin da subito l’assenza dell’elemento soggettivo nella condotta dell’imprenditore che, compilando tre moduli prestampati per partecipare a tre gare di appalto di medesimo genere indette da un’unica P.A. appaltante e valutate dallo stesso Ufficio, ha dichiarato in 2 moduli di aver subito condanne penali passate in giudicato (senza specificare quali) e, in un secondo identico modulo, dichiarava invece di non essere stato condannato, il tutto attraverso la spunta delle corrispondenti caselle.
Durante l’esame l’imputato ha specificato infatti la mancata comprensione dei quesiti posti nei moduli prestampati e di averli compilati in modo diverso proprio perché non era ben chiaro se i quesiti in questione si riferissero a condanne recenti o passate in giudicato e quali tipi di condanne andassero dichiarate, attesa peraltro la difficile interpretazione delle tipologie di condanna indicate e rappresentate con termini tecnico- giuridici inaccessibili al cittadino comune. Secondo il Tribunale di Catanzaro, l’aver inoltrato allo stesso Ente in buste separate diverse dichiarazioni conferma la buona fede dell’imputato, il quale "ha certamente compilato i moduli in modo superficiale, ma non coscientemente e dolosamente preordinato alla dichiarazione di falso".
Il tribunale ha peraltro richiamato una prassi interpretativa suffragata dalla Suprema Corte che, in materia di falso, qualora la dichiarazione sia contenuta in un modulo prestampato di non immediata comprensione, non può ritenersi esistente l’elemento soggettivo sulla base di un dovere di accertamento del privato determinato dall’assenza di chiarezza del modulo in quanto, in tal caso, la responsabilità verrebbe fondata non già in ragione della coscienza e volontà di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, ma sulla base di una colposa omissione di indagine, insuscettibile di integrare il delitto di cui all’art. 483 c.p. punibile a titolo di dolo (cfr. Cass. pen. 25.3.2015 n. 12710).
Essendo, dunque, il reato contestato caratterizzato dalla necessità del dolo specifico, l’imputato è stato assolto perché il fatto non costituisce reato.
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