False identità sui social network
Reati commessi attraverso i social
E’ bene prestare molta attenzione a come ci si comporta sui social network.
Fingere di essere chi non si è, usare un’immagine di altri anziché la propria, ad esempio, sono condotte illecite.
Di seguito, taluni principi espressi negli anni dalla Corte di Cassazione, principi ribaditi nella sentenza n. 34800 del 15/6/2016.
"Integra il delitto di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) la condotta di colui che crea ed utilizza un "profilo" su social network, utilizzando abusivamente l’immagine di una persona del tutto inconsapevole, associata ad un "nickname" di fantasia ed a caratteristiche personali negative" (Sez. 5, n. 25774 del 23/04/2014 Rv. 259303).
"Integra il delitto di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) la condotta di colui che si attribuisca un falso nome in modo da poter avviare una corrispondenza con soggetti che, altrimenti, non gli avrebbero concesso la loro amicizia e confidenza (nella specie, l’imputato aveva inviato lettere a terze persone fingendosi una donna vittima di violenze sessuali)" (sez. 5, n. 36094 del 27/09/2006 Rv. 235489).
"Il dolo specifico del delitto di sostituzione di persona consiste nel fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale, ovvero di recare ad altri un danno".
Il vantaggio dunque non deve necessariamente essere di natura patrimoniale: di conseguenza, è da includersi nella nozione di vantaggio anche quello di informare un (o più) utente per instaurare o mantenere - per un lasso di tempo apprezzabile - una relazione affettiva e/o di convivenza.
Sono punibili pertanto l’attribuzione di uno status falso (dichiararsi celibe o nubile pur essendo coniugati), di una età differente da quella reale, l’uso di un nickname altrui, sovente al fine di commettere truffe o dissimulare situazioni o ancora per compiere estorsioni.
L’art. 640 c.p. prevede l’aggravante qualora il fatto sia connesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale.
Fingere di essere chi non si è, usare un’immagine di altri anziché la propria, ad esempio, sono condotte illecite.
Di seguito, taluni principi espressi negli anni dalla Corte di Cassazione, principi ribaditi nella sentenza n. 34800 del 15/6/2016.
"Integra il delitto di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) la condotta di colui che crea ed utilizza un "profilo" su social network, utilizzando abusivamente l’immagine di una persona del tutto inconsapevole, associata ad un "nickname" di fantasia ed a caratteristiche personali negative" (Sez. 5, n. 25774 del 23/04/2014 Rv. 259303).
"Integra il delitto di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) la condotta di colui che si attribuisca un falso nome in modo da poter avviare una corrispondenza con soggetti che, altrimenti, non gli avrebbero concesso la loro amicizia e confidenza (nella specie, l’imputato aveva inviato lettere a terze persone fingendosi una donna vittima di violenze sessuali)" (sez. 5, n. 36094 del 27/09/2006 Rv. 235489).
"Il dolo specifico del delitto di sostituzione di persona consiste nel fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale, ovvero di recare ad altri un danno".
Il vantaggio dunque non deve necessariamente essere di natura patrimoniale: di conseguenza, è da includersi nella nozione di vantaggio anche quello di informare un (o più) utente per instaurare o mantenere - per un lasso di tempo apprezzabile - una relazione affettiva e/o di convivenza.
Sono punibili pertanto l’attribuzione di uno status falso (dichiararsi celibe o nubile pur essendo coniugati), di una età differente da quella reale, l’uso di un nickname altrui, sovente al fine di commettere truffe o dissimulare situazioni o ancora per compiere estorsioni.
L’art. 640 c.p. prevede l’aggravante qualora il fatto sia connesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale.
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