Falso in bilancio e articoli 2621-2622 e ss.


La Legge 69 del 2015 è caratterizzata da un inasprimento delle pene e delle sanzioni civili
Falso in bilancio e articoli 2621-2622 e ss.
Il motivo portante della Legge 69 del 2015 è la riforma degli articoli 2621 e 2622 e ss. del Codice Civile in effetti tale Legge è caratterizzata da un inasprimento delle pene e delle sanzioni civili, per fattispecie tutte ricondotte alla figura del delitto e ora configurate solo come reati di pericolo concreto e non più di danno, reato di danno espressamente richiesto solo dall'articolo 2622 c.c. nel testo previgente, e dunque con una anticipazione evidente del momento sanzionatorio penale strettamente connesso all'aspetto sanzionatorio civile. In merito alla nuova Legge 69 del 2015 occorre mettere in evidenza la circostanza non poco trascurabile secondo la quale scompaiono le discusse soglie di punibilità, tanto care al sistema punitivo tributario (decreto legislativo n. 74 del 2000) ed al contempo i reati diventano tutti perseguibili d'ufficio e non necessariamente su querela di parte, tranne la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'articolo 2621 bis comma 2 codice civile in relazione alle società che non possono essere dichiarate fallite. Le stesse soglie di punibilità precedentemente previste potevano essere considerate sulo piano economico e patrimoniale al lordo delle imposte: tali soglie scompaiono poichè del tutto superate dal nuovo testo normativo, ma allo stesso tempo sopravvivono in relazione agli articoli 2621 bis e 2621 ter c.c. anche per il prevedibile ampliamento del campo di azione della giurisprudenza nell'applicazione di tali disposizioni. Anche nella nuova normativa i reati continuano ad essere "propri" e cioè per la loro consumazione la gente deve ricoprire determinate cariche o qualifiche sociali, ad esempio amministratore o direttore generale di società, allo stesso modo il dolo continua ad essere specifico proprio perchè il soggetto agente ha il fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto. La distinzione delle fattispecie in presenza di una società quotata o no è meglio trattata in modo organico grazie alla ripartizione compiuta attraverso gli articoli 2621 e 2622 del codice civile, mentre in precedenza i due articoli si diversificavano essenzialmente in quanto il primo configurante un reato di pericolo ed il secondo un reato di danno.

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di Studio legale Tomassi

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