FAMIGLIA DI FATTO - Parte Prima


Concetto e possibile rilevanza
FAMIGLIA DI FATTO - Parte Prima
L’unione di fatto è una convivenza non estemporanea e/o momentanea, ma caratterizzata da rapporti di stabilità e durevolezza tra due soggetti non legati tra loro da vincolo matrimoniale, anche se è possibile riscontrare le stesse relazioni di affetto e sostegno reciproco rinvenibili nella famiglia legittima.

Anche se il tema è molto dibattuto, attualmente nel nostro sistema legislativo non esiste una legge organica sulle unioni civili.

L’art. 29 Cost. recita: "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio".

Orbene, stando alla lettera del su citato articolo sembra che si possa parlare di "famiglia" solo e soltanto in presenza di matrimonio, tanto che una certa corrente di pensiero, a differenza di altra, nega alle unioni di fatto qualsiasi diritto e dignità.

Però, a ben vedere l’art. 29 Cost. non appare affatto di ostacolo al riconoscimento di altre unioni, sia pure di fatto, specie se coordinato con l’art. 2 Cost. in forza del quale "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

E, la famiglia di fatto quale "formazione sociale" riconosciuta dalla Costituzione diventa anche fonte di doveri morali e sociali per ciascun convivente nei confronti dell’altro.

La stessa Corte Costituzionale, sentenza 138/2010 seppure con riferimento al problema di unione omosessuale, ha avuto modo di affermare che "......per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale (n.d.r. anche l’unione di fatto etero) , intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso (o diverso) sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri".

Così anche per giurisprudenza di legittimità: "La violazione dei diritti fondamentali della persona - deve ora aggiungersi, alla stregua delle argomentazioni sin qui svolte - è, altresì, configurabile, alle condizioni descritte, all'interno di una unione di fatto, che abbia, beninteso, caratteristiche di serietà e stabilità, avuto riguardo alla irrinunciabilità del nucleo essenziale di tali diritti, riconosciuti, ai sensi dell'art. 2 Cost., in tutte le formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'individuo (v., in tal senso, Cass. n. 4184/2012). "In ogni caso, la mancanza di una legge organica ad hoc per le "unioni civili" non deve indurre a ritenere che una unione "di fatto" sia del tutto irrilevante per il diritto e non faccia sorgere diritti e doveri in capo ai conviventi". "Del resto, ferma restando la ovvia diversità dei rapporti personali e patrimoniali nascenti dalla convivenza di fatto rispetto a quelli originati dal matrimonio, è noto che la legislazione si è andata progressivamente evolvendo verso un sempre più ampio riconoscimento, in specifici settori, della rilevanza della famiglia di fatto" (Cass. 2013, n. 15481).

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di Avv. Lina Manuali

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