FAMIGLIA DI FATTO - Parte Seconda
Diritti nascenti dalla convivenza
In ordine alla rilevanza ormai assunta dalle stabili unioni di fatto e al riconoscimento di diritti e doveri si riportano, sia pure a titolo puramente esemplificativo, alcuni settori:
- Ordinamento giudiziario: prevede espressamente che gli incontri con i detenuti possano essere chiesti anche dal convivente del recluso; come pure è previsto il diritto del detenuto ad ottenere un permesso per imminente pericolo di vita del convivente.
- Garante della privacy: nel 2009 (Decisione del 17 Settembre 2009) ha riconosciuto il diritto del convivente a richiedere copia della cartella clinica, anche in presenza di opposizione degli eredi.
- Legge istitutiva dei consultori familiare (n. 405/1975): le coppie di fatto possono accedere alle relative prestazioni assistenziali.
- Artt. 342 bis e ss c.c. (Ordini di protezione contro gli abusi familiari): tutelano sia il coniuge che il convivente contro gli abusi.
- Art. 417 c.c.: statuisce che "L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse ......, dalla persona stabilmente convivente,........".
- Art. 408 c.c: il convivente può essere designato dal giudice tutelare come amministratore di sostegno .
- Legge 184/1983: consente ai conviventi di chiedere l’adozione in casi "casi particolari" ( art. 44, comma 3 : Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione e' consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non e' coniugato) e accogliere un minore in affidamento temporaneo (art. 2, comma 1: Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno").
- Art. 5 legge n. 40 del 2004: consente alla coppia di fatto di accedere alla fecondazione assistita: "coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi".
- Corte Cost., sentenza n. 404/1988: ha riconosciuto al convivente il diritto di succedere nel contratto di locazione in caso di decesso del titolare.
- Risarcimento del danno da morte: sebbene le vedute siano contrastanti, tuttavia l’indirizzo più recente ritiene che tale risarcimento debba essere assolutamente riconosciuto al convivente non sposato della vittima, come anche da giurisprudenza di legittimità: Corte di Cassazione civile sentenza n. 12278/2011) per la quale è ammissibile "il diritto al risarcimento del danno conseguente alle lesioni o alla morte di una persona in favore del convivente "more uxorio" di questa, pur richiedendo che venga fornita, con qualsiasi mezzo, la prova dell'esistenza e della durata di una comunanza di vita e di affetti e di una vicendevole assistenza morale e materiale, cioè di una relazione di convivenza avente le stesse caratteristiche di quelle dal legislatore ritenute proprie del vincolo coniugale"; Cassazione penale, sez. IV, sentenza 10.11.2014 n. 46351, secondo cui "il riferimento ai "prossimi congiunti" della vittima primaria, quali soggetti danneggiati iure proprio, deve essere inteso nel senso che, in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo tra questi ultimi e la vittima, è proprio la lesione che colpisce tale peculiare situazione affettiva a connotare l'ingiustizia del danno e a rendere risarcibili le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (se e in quanto queste siano allegate e dimostrate quale danno-conseguenza), a prescindere dall'esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali"(in questo caso è stato riconosciuto il diritto anche alla fidanzata non convivente).
- Art. 199, co. 3. lett. a, c.p.p. - Facoltà di astensione dei prossimi congiunti: anche il convivente more uxorio ha la facoltà di astenersi dal testimoniare nei procedimenti in cui sia imputato il proprio convivente: "a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso".
- Ordinamento giudiziario: prevede espressamente che gli incontri con i detenuti possano essere chiesti anche dal convivente del recluso; come pure è previsto il diritto del detenuto ad ottenere un permesso per imminente pericolo di vita del convivente.
- Garante della privacy: nel 2009 (Decisione del 17 Settembre 2009) ha riconosciuto il diritto del convivente a richiedere copia della cartella clinica, anche in presenza di opposizione degli eredi.
- Legge istitutiva dei consultori familiare (n. 405/1975): le coppie di fatto possono accedere alle relative prestazioni assistenziali.
- Artt. 342 bis e ss c.c. (Ordini di protezione contro gli abusi familiari): tutelano sia il coniuge che il convivente contro gli abusi.
- Art. 417 c.c.: statuisce che "L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse ......, dalla persona stabilmente convivente,........".
- Art. 408 c.c: il convivente può essere designato dal giudice tutelare come amministratore di sostegno .
- Legge 184/1983: consente ai conviventi di chiedere l’adozione in casi "casi particolari" ( art. 44, comma 3 : Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione e' consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non e' coniugato) e accogliere un minore in affidamento temporaneo (art. 2, comma 1: Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno").
- Art. 5 legge n. 40 del 2004: consente alla coppia di fatto di accedere alla fecondazione assistita: "coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi".
- Corte Cost., sentenza n. 404/1988: ha riconosciuto al convivente il diritto di succedere nel contratto di locazione in caso di decesso del titolare.
- Risarcimento del danno da morte: sebbene le vedute siano contrastanti, tuttavia l’indirizzo più recente ritiene che tale risarcimento debba essere assolutamente riconosciuto al convivente non sposato della vittima, come anche da giurisprudenza di legittimità: Corte di Cassazione civile sentenza n. 12278/2011) per la quale è ammissibile "il diritto al risarcimento del danno conseguente alle lesioni o alla morte di una persona in favore del convivente "more uxorio" di questa, pur richiedendo che venga fornita, con qualsiasi mezzo, la prova dell'esistenza e della durata di una comunanza di vita e di affetti e di una vicendevole assistenza morale e materiale, cioè di una relazione di convivenza avente le stesse caratteristiche di quelle dal legislatore ritenute proprie del vincolo coniugale"; Cassazione penale, sez. IV, sentenza 10.11.2014 n. 46351, secondo cui "il riferimento ai "prossimi congiunti" della vittima primaria, quali soggetti danneggiati iure proprio, deve essere inteso nel senso che, in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo tra questi ultimi e la vittima, è proprio la lesione che colpisce tale peculiare situazione affettiva a connotare l'ingiustizia del danno e a rendere risarcibili le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (se e in quanto queste siano allegate e dimostrate quale danno-conseguenza), a prescindere dall'esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali"(in questo caso è stato riconosciuto il diritto anche alla fidanzata non convivente).
- Art. 199, co. 3. lett. a, c.p.p. - Facoltà di astensione dei prossimi congiunti: anche il convivente more uxorio ha la facoltà di astenersi dal testimoniare nei procedimenti in cui sia imputato il proprio convivente: "a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso".
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