FAMIGLIA DI FATTO - Parte Terza


Regime degli acquisti durante la convivenza
FAMIGLIA DI FATTO - Parte Terza
Per quanto concerne il regime degli acquisti durante la convivenza, nonostante le ampie aperture riconosciute alle famiglie di fatto, persistono ancora differenze tra coppie legate dal vincolo del matrimonio e coppie di fatto, le quali non possono vantare gli stessi diritti delle prime.

Quanto al regime degli acquisti, se non vi sono ostacoli per i conviventi more uxorio all’acquisto di beni immobili o mobili in situazione di comproprietà, eventualmente anche concordando l’attribuzione di quote di proprietà differenti, viceversa, ad essi non è applicabile il regime di comunione legale dei beni.

Pertanto, nell’ambito della famiglia di fatto i beni rimarranno nella esclusiva titolarità di chi li ha acquistati. Qualora il convivente non intestatario abbia contribuito all'acquisto, versando una somma di denaro o con il proprio apporto lavorativo, potrà far valere le proprie pretese esercitando l’azione dell'arricchimento senza giusta causa (art. 2041 e ss. c.c.).

Proprio per ovviare a tali inconvenienti si potrà fare ricorso al contratto di convivenza, che consente senz'altro alla coppia di fatto di stabilire una regolamentazione piuttosto vasta dei vari aspetti connessi alla convivenza: ad esempio, per quanto riguarda l’abitazione, si potrà specificare a chi verrà assegnata la casa in caso di separazione; si potrà prevedere la regolamentazione delle spese comuni, aprendo eventualmente un conto corrente cointestato su cui versare quanto ad esse destinato.

In luogo della quota di TFR del/della compagno/a, a cui il convivente non ha diritto, potrà essere convenuto un versamento periodico o una tantum.

In materia ereditaria, non è possibile fare un contratto che preveda diritti successori, in quanto tali patti sono vietati e nulli (art. 458 - Divieto dei patti successori - c.c.).

L’unica possibilità è il testamento ove venga istituito erede il/la compagno/a, a patto che la quota non leda i diritti dei legittimari, se esistenti: in presenza di legittimari, il convivente potrà ottenere soltanto ciò che rientra nella c.d. quota disponibile.

Pertanto, fatti salvi i diritti di eventuali legittimari, che, in assenza di matrimonio, sono individuabili nei figli e, in assenza di questi ultimi, negli ascendenti, ciascun convivente può liberamente nominare l’altro suo erede universale redigendo un testamento.

Altra forma di tutela potrebbe essere il trust, che può essere utilizzato al fine di garantire, in caso di decesso di uno dei conviventi, una certezza patrimoniale ai superstiti.

In sintesi, con il trust il disponente trasferisce a un altro soggetto (detto, trustee) la disponibile affinché il trustee la gestisca e corrisponda, nella misura occorrente, dopo la propria morte, le rendite al/alla compagno/a, accantonando l’eventuale eccedenza e, dopo la morte del/la beneficiario/a, consegni i beni e quanto non erogato ai figli del disponente o, in mancanza, ad altro soggetto indicato.

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di Avv. Lina Manuali

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