Famiglie dei tempi moderni
Famiglie dei tempi moderni
unioni civili. Come si formano, diritti e doveri, effetti giuridici
e convivenze di fatto: disciplina cessazione della convivenza
unioni civili. Come si formano, diritti e doveri, effetti giuridici
e convivenze di fatto: disciplina cessazione della convivenza
FAMIGLIE DEI TEMPI MODERNI
La riforma dettata dalla legge Cirinnà 213/2016 introduce nel nostro ordinamento giuridico nuove forme di famiglia, che si aggiungono a quella tradizionale fondata sul matrimonio, formata da persone dello stesso sesso, che nasce dalle unioni civili e convivenze registrate o" semplici".
UNIONI CIVILI
L’ART.1 della legge Cirinnà prevede che, anche in Italia, sia ora possibile formalizzare una convivenza tra due persone dello stesso sesso, indicando questo nucleo come "unione civile". Due donne o due uomini possono dunque formalizzare la loro unione con un atto pubblico.
Le cause impeditive all’unione sono simili a quelle di un matrimonio tradizionale:
non possono unirsi due persone se esiste in capo anche ad una sola un precedente vincolo formale, quale un matrimonio con una persona dell’altro sesso o un’ulteriore unione civile precedentemente contratta;
l’incapacità mentale di uno dei patner, che abbia dato luogo ad una pronuncia di interdizione;
l’esistenza tra i due di vincoli di parentela ex art. 87cc previsti anche per i coniugi ( es tra zio- zia /nipote).
COME SI FORMA L’ UNIONE
L’unione si compie con una e vera e propria dichiarazione di impegno resa oralmente e poi riportata in un registro dei due patner dinanzi due testimoni e l’ufficiale di stato civile che celebra l’unione nella residenza di uno dei due. Il certificato dell’unione civile è come un vero e proprio certificato di matrimonio contenente i dati anagrafici dei patners il regime patrimoniale scelto, la residenza comune ed eventualmente il cognome scelto dalle parti.
DIRITTI E DOVERI
La nuova normativa prevede che, dall’unione civile, nascano reciproci diritti e doveri delle parti:
OBBLIGO DI RECIPROCA ASSISTENZA MORALE E MATERIALE : viè il dovere di prestare assistenza e "supporto" all’altro, contribuendo ai bisogni comuni in proporzione alle sostanze personali e/o con i proventi del lavoro professionale e casalingo.
OBBLIGO DI COABITAZIONE: prevede l’obbligo di entrambi di fissare una residenza comune e concordare l’indirizzo della vita familiare, avendo ciascuno il potere di attuare l'indirizzo concordato.
CESSAZIONE CONVIVENZA
Con la dichiarazione di impegno i patners assumono i suddetti obblighi e per far cessare la convivenza non sarà sufficiente la cessazione di fatto, ma sarà necessaria una dichiarazione formale dinanzi all’ufficiale dello stato civile della decisione di voler porre fine alla loro unione. La conseguenza principale dello scioglimento dell’unione, come nel matrimonio, è il diritto al mantenimento del coniuge più debole del rapporto, ossia di quel soggetto che non dispone di adeguati mezzi economici e non è in grado di procurarseli; la misura dell’assegno è data dal tenore di vita goduto dalla coppia e dalle effettive possibilità del soggetto più forte della coppia.
CONVIVENZE DI FATTO
Il 5 giugno scorso è stata introdotta una regolamentazione giuridica anche per le coppie di fatto, espressione che intende la convivenza tra due persone maggiorenni di sesso diverso distinte dalle unioni civili e dal matrimonio.
Affinchè si abbia una convivenza che produca effetti giuridici è necessario una dichiarazione formale dei conviventi al comune di residenza, dichiarando la volontà di aver costituito una famiglia anagrafica, in quanto coppia legata da vincoli sentimentali e da volontà di assistenza reciproca, morale e materiale.
EFFETTI GIURIDICI
L’effetto principale è il riconoscimento tra i conviventi del diritto di assistenza del convivente in caso di malattia o ricovero dell’altro, con possibilità di accedere al malato ed alle informazioni che lo riguardano, comunicando con aziende ospedaliere o centri di assistenza privati. Nel caso in cui sia necessario interdire o inabilitare uno dei conviventi l’altro patner ha diritto di essere parte del procedimento e chiedere di essere nominato suo tutore o curatore, così come amministratore di sostegno.
Le famiglie rappresentano comunque una realtà "da maneggiare con cura", una realtà in cui si intersecano sentimenti ed interessi, un "territorio carsico"dai confini sempre mobili legati all'evoluzione del costume dei tempi moderni.
La riforma dettata dalla legge Cirinnà 213/2016 introduce nel nostro ordinamento giuridico nuove forme di famiglia, che si aggiungono a quella tradizionale fondata sul matrimonio, formata da persone dello stesso sesso, che nasce dalle unioni civili e convivenze registrate o" semplici".
UNIONI CIVILI
L’ART.1 della legge Cirinnà prevede che, anche in Italia, sia ora possibile formalizzare una convivenza tra due persone dello stesso sesso, indicando questo nucleo come "unione civile". Due donne o due uomini possono dunque formalizzare la loro unione con un atto pubblico.
Le cause impeditive all’unione sono simili a quelle di un matrimonio tradizionale:
non possono unirsi due persone se esiste in capo anche ad una sola un precedente vincolo formale, quale un matrimonio con una persona dell’altro sesso o un’ulteriore unione civile precedentemente contratta;
l’incapacità mentale di uno dei patner, che abbia dato luogo ad una pronuncia di interdizione;
l’esistenza tra i due di vincoli di parentela ex art. 87cc previsti anche per i coniugi ( es tra zio- zia /nipote).
COME SI FORMA L’ UNIONE
L’unione si compie con una e vera e propria dichiarazione di impegno resa oralmente e poi riportata in un registro dei due patner dinanzi due testimoni e l’ufficiale di stato civile che celebra l’unione nella residenza di uno dei due. Il certificato dell’unione civile è come un vero e proprio certificato di matrimonio contenente i dati anagrafici dei patners il regime patrimoniale scelto, la residenza comune ed eventualmente il cognome scelto dalle parti.
DIRITTI E DOVERI
La nuova normativa prevede che, dall’unione civile, nascano reciproci diritti e doveri delle parti:
OBBLIGO DI RECIPROCA ASSISTENZA MORALE E MATERIALE : viè il dovere di prestare assistenza e "supporto" all’altro, contribuendo ai bisogni comuni in proporzione alle sostanze personali e/o con i proventi del lavoro professionale e casalingo.
OBBLIGO DI COABITAZIONE: prevede l’obbligo di entrambi di fissare una residenza comune e concordare l’indirizzo della vita familiare, avendo ciascuno il potere di attuare l'indirizzo concordato.
CESSAZIONE CONVIVENZA
Con la dichiarazione di impegno i patners assumono i suddetti obblighi e per far cessare la convivenza non sarà sufficiente la cessazione di fatto, ma sarà necessaria una dichiarazione formale dinanzi all’ufficiale dello stato civile della decisione di voler porre fine alla loro unione. La conseguenza principale dello scioglimento dell’unione, come nel matrimonio, è il diritto al mantenimento del coniuge più debole del rapporto, ossia di quel soggetto che non dispone di adeguati mezzi economici e non è in grado di procurarseli; la misura dell’assegno è data dal tenore di vita goduto dalla coppia e dalle effettive possibilità del soggetto più forte della coppia.
CONVIVENZE DI FATTO
Il 5 giugno scorso è stata introdotta una regolamentazione giuridica anche per le coppie di fatto, espressione che intende la convivenza tra due persone maggiorenni di sesso diverso distinte dalle unioni civili e dal matrimonio.
Affinchè si abbia una convivenza che produca effetti giuridici è necessario una dichiarazione formale dei conviventi al comune di residenza, dichiarando la volontà di aver costituito una famiglia anagrafica, in quanto coppia legata da vincoli sentimentali e da volontà di assistenza reciproca, morale e materiale.
EFFETTI GIURIDICI
L’effetto principale è il riconoscimento tra i conviventi del diritto di assistenza del convivente in caso di malattia o ricovero dell’altro, con possibilità di accedere al malato ed alle informazioni che lo riguardano, comunicando con aziende ospedaliere o centri di assistenza privati. Nel caso in cui sia necessario interdire o inabilitare uno dei conviventi l’altro patner ha diritto di essere parte del procedimento e chiedere di essere nominato suo tutore o curatore, così come amministratore di sostegno.
Le famiglie rappresentano comunque una realtà "da maneggiare con cura", una realtà in cui si intersecano sentimenti ed interessi, un "territorio carsico"dai confini sempre mobili legati all'evoluzione del costume dei tempi moderni.
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