Farmaci e guida: cosa sapere
Farmaci con principi attivi vietati dal Codice della Strada. Conseguenze della positività e sanzioni previste dall'art. 187 CdS
Il recente inasprimento delle sanzioni previste dal Codice della strada per le violazioni delle norme di legge ha comportato rilevanti conseguenze per gli automobilisti. Le sanzioni per la guida in stato di ebrezza sono state a più riprese evidenziate anche dai media, mentre sono meno noti alcuni aspetti del reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Non tutti sono a conoscenza che l’art. 187 CdS, oltre a vietare la guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, sanziona anche la guida sotto effetto di sostanze psicotrope, ivi ricomprendendo la presenza di principi attivi contenuti in farmaci tranquillamente prescritti dai medici di base.
Tra questi rientrano:
- Medicinali a base di morfina e sostanze analgesiche oppiacee;
- Medicinali di origine vegetale a base di Cannabis;
- Barbiturici;
- Le benzodiazepine di cui fanno parte farmaci usati in larga scala come il Lexotan, lo Xanax, il Tavor ed il Valium.
Anche alcuni farmaci, pur non essendo vietati, possono alterare lo stato psico-fisico e così ad esempio: Anticonvulsivanti (Depakin, Keppra), Antistaminici (come Polaramin e Trimeton), Anticinetosici (per il mal d’auto).
Le sanzioni previste sono elevate: il dettato della norma prevede, infatti, che "Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da 6 mesi a 1 anno (si applica al conducente di qualsiasi veicolo, velocipedi compresi)".
In caso poi di contestazione di tale reato a seguito di sinistro stradale (anche se non vi è responsabilità alcuna nella causazione dell’incidente), le sanzioni sono raddoppiate e la patente di guida è revocata!
E’ importante però evidenziare che la condotta tipica del reato previsto dall’art. 187 del codice della strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato di alterazione psico-fisica causato da tale assunzione. Affinché, dunque, possa affermarsi la responsabilità penale dell’agente non è sufficiente provare che egli abbia assunto stupefacenti, essendo necessaria la prova che lo stesso fosse alla guida in stato di alterazione causato da tale assunzione (vedasi tra tutte Cassazione Penale, Sez. IV, n. 5783 del 30 agosto 2013).
Non è quindi sufficiente un accertamento tecnico-biologico, come ad esempio un prelievo di liquido ematico o urine, che dimostri l’assunzione di sostanze psicotrope da parte del soggetto sanzionato, ma è fondamentale la presenza di circostanze che provino la situazione di alterazione psico-fisica del soggetto al momento del fatto contestato. L’art. 187 C.d.S., tra l’altro, non prevede, come l’art. 186 nel caso di guida in stato di ebrezza, il limite quantitativo oltre il quale possa ritenersi che lo stato di alterazione sia attuale ed esistente al momento del fatto contestato. Per la configurabilità di tale stato di alterazione è, certamente, indispensabile una visita medica volta ad accertare che l’assunzione di determinate sostanze abbia provocato effetti tali da incidere sulla capacità di guida del soggetto, ossia che tali effetti siano attuali.
Sul punto rileva anche la recente introduzione di una apparecchiatura in dotazione alle forze dell'ordine, ribattezzato "drogometro" (simile al noto etilometro), capace di rilevare se sono stati assunti stupefacenti ed anche benzodiazepine. Farmaci come lo Xanax, appartenenti alla classe vietata, sono ad emivita breve, ovvero il loro effetto dura qualche ora dopo l’assunzione, ma la presenza nel sangue è rilevabile giorni dopo. Per questo sarebbe opportuno richiedere un esame medico soggettivo e mirato circa il proprio stato psico-fisico attuale.
L’art. 187 Codice della Strada comporta un complessità probatoria che rende ardua la difesa del conducente laddove la contestazione si basi, altrimenti, sui meri dati di prelievo chimico.
Cosa devono fare quindi gli automobilisti che seguono una terapia farmacologica assumendo farmaci con principi attivi elencati nella Tabella e quindi vietati?
Come per chi assume farmaci anti-epilettici (anticonvulsionanti), è necessario prenotare una visita presso la Commissione medica locale di riferimento e ottenere una patente "speciale", solitamente con validità a cadenza inferiore a quella ordinaria, per avere una valutazione di idoneità alla guida anche con l’assunzione di farmaci che possono influenzare la guida.
Quando detti farmaci vengono prescritti a seguito di ricovero ospedaliero é la stessa struttura sanitaria comunica il tutto alla Motorizzazione Civile.
In caso di contestazione, comunicare l'assunzione del farmaco prescritto e richiedere una visita di verifica delle condizioni dello stato psico-fisico. Sarà utile in sede di opposizione al provvedimento amministrativo e in sede di eventuale difesa penale.
E’ possibile verificare gli elenchi delle Tabelle aggiornati su
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=3729&area=sostanzeStupefacenti&menu=vuoto
Non tutti sono a conoscenza che l’art. 187 CdS, oltre a vietare la guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, sanziona anche la guida sotto effetto di sostanze psicotrope, ivi ricomprendendo la presenza di principi attivi contenuti in farmaci tranquillamente prescritti dai medici di base.
Tra questi rientrano:
- Medicinali a base di morfina e sostanze analgesiche oppiacee;
- Medicinali di origine vegetale a base di Cannabis;
- Barbiturici;
- Le benzodiazepine di cui fanno parte farmaci usati in larga scala come il Lexotan, lo Xanax, il Tavor ed il Valium.
Anche alcuni farmaci, pur non essendo vietati, possono alterare lo stato psico-fisico e così ad esempio: Anticonvulsivanti (Depakin, Keppra), Antistaminici (come Polaramin e Trimeton), Anticinetosici (per il mal d’auto).
Le sanzioni previste sono elevate: il dettato della norma prevede, infatti, che "Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da 6 mesi a 1 anno (si applica al conducente di qualsiasi veicolo, velocipedi compresi)".
In caso poi di contestazione di tale reato a seguito di sinistro stradale (anche se non vi è responsabilità alcuna nella causazione dell’incidente), le sanzioni sono raddoppiate e la patente di guida è revocata!
E’ importante però evidenziare che la condotta tipica del reato previsto dall’art. 187 del codice della strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato di alterazione psico-fisica causato da tale assunzione. Affinché, dunque, possa affermarsi la responsabilità penale dell’agente non è sufficiente provare che egli abbia assunto stupefacenti, essendo necessaria la prova che lo stesso fosse alla guida in stato di alterazione causato da tale assunzione (vedasi tra tutte Cassazione Penale, Sez. IV, n. 5783 del 30 agosto 2013).
Non è quindi sufficiente un accertamento tecnico-biologico, come ad esempio un prelievo di liquido ematico o urine, che dimostri l’assunzione di sostanze psicotrope da parte del soggetto sanzionato, ma è fondamentale la presenza di circostanze che provino la situazione di alterazione psico-fisica del soggetto al momento del fatto contestato. L’art. 187 C.d.S., tra l’altro, non prevede, come l’art. 186 nel caso di guida in stato di ebrezza, il limite quantitativo oltre il quale possa ritenersi che lo stato di alterazione sia attuale ed esistente al momento del fatto contestato. Per la configurabilità di tale stato di alterazione è, certamente, indispensabile una visita medica volta ad accertare che l’assunzione di determinate sostanze abbia provocato effetti tali da incidere sulla capacità di guida del soggetto, ossia che tali effetti siano attuali.
Sul punto rileva anche la recente introduzione di una apparecchiatura in dotazione alle forze dell'ordine, ribattezzato "drogometro" (simile al noto etilometro), capace di rilevare se sono stati assunti stupefacenti ed anche benzodiazepine. Farmaci come lo Xanax, appartenenti alla classe vietata, sono ad emivita breve, ovvero il loro effetto dura qualche ora dopo l’assunzione, ma la presenza nel sangue è rilevabile giorni dopo. Per questo sarebbe opportuno richiedere un esame medico soggettivo e mirato circa il proprio stato psico-fisico attuale.
L’art. 187 Codice della Strada comporta un complessità probatoria che rende ardua la difesa del conducente laddove la contestazione si basi, altrimenti, sui meri dati di prelievo chimico.
Cosa devono fare quindi gli automobilisti che seguono una terapia farmacologica assumendo farmaci con principi attivi elencati nella Tabella e quindi vietati?
Come per chi assume farmaci anti-epilettici (anticonvulsionanti), è necessario prenotare una visita presso la Commissione medica locale di riferimento e ottenere una patente "speciale", solitamente con validità a cadenza inferiore a quella ordinaria, per avere una valutazione di idoneità alla guida anche con l’assunzione di farmaci che possono influenzare la guida.
Quando detti farmaci vengono prescritti a seguito di ricovero ospedaliero é la stessa struttura sanitaria comunica il tutto alla Motorizzazione Civile.
In caso di contestazione, comunicare l'assunzione del farmaco prescritto e richiedere una visita di verifica delle condizioni dello stato psico-fisico. Sarà utile in sede di opposizione al provvedimento amministrativo e in sede di eventuale difesa penale.
E’ possibile verificare gli elenchi delle Tabelle aggiornati su
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=3729&area=sostanzeStupefacenti&menu=vuoto
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