Fatto illecito del promotore finanziario
La responsabilità della SIM per fatto illecito del suo promotore finanziario
A volte si legge sui giornali che un promotore di una Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) si è appropriato, trattenendoli per sé, dei soldi che gli investitori-clienti gli avevano versato per operazioni finanziarie, senza trasmetterli alla Sim.
In tali casi il cliente si accorgerà che il suo investimento non è stato eseguito dal promotore solamente quando richiederà i frutti alla Sim, che lo informerà di non aver ricevuto alcun contratto e alcun investimento.
Chi risponde dei danni subiti dal cliente? Ovviamente, prima di tutti, il promotore che ha commesso l’illecito. Ma, spesso, il promotore non ha più nulla per rimborsare il cliente.
La legge, art.31 comma 3 d.lgs. n.58 del 1998, soccorre il cliente-investitore statuendo che vi è una responsabilità solidale della Sim (solvibile) per i danni arrecati dal suo promotore, anche se vi sia stata una condanna penale di quest’ultimo.
Ma, a volte la Sim è riuscita a far respingere le azioni civili del cliente-investitore di risarcimento verso la stessa adducendo che il promotore non ha la sua rappresentanza ma è un mero procacciatore d’affari, perché il cliente non avrebbe provato che il fatto illecito del promotore era legato a "un nesso di occasionalità necessaria alle incombenze a lui affidate (Cass. sent. n.8229/2006)". In parole povere, il cliente non avrebbe dato la prova (non facile) che aveva versato quei soldi al promotore proprio per un investimento con la Sim e non per rapporti personali o altro con la persona del promotore.
Poi, soprattutto, perché il cliente avrebbe dovuto provare (anche questa prova non facile) che la somma versata era uscita dal suo patrimonio ed era stata incassata dal promotore (il quale spesso riusciva a farsi rilasciare un assegno in bianco, o intestato al cliente e da questi girato, che poi faceva incassare da altre persone, che non risultavano aver alcun rapporto con la Sim). Pertanto, in difetto di tale prova, la Sim sosteneva che il cliente aveva "pagato male", con modalità difformi da quelle stabilite per gli investimenti.
Quindi, sino ad alcuni anni fa, le Sim sono riuscite a far respingere, in forza delle eccezioni sopra indicate, alcune domande degli investitori "raggirati dai promotori".
Poi nel 2011 sono uscite alcune sentenze della Cassazione che hanno tutelato maggiormente gli investitori raggirati dal promotore:
Cass. n. 1741/2011 e Cass. 24004/2011 che hanno affermato che le modalità di pagamento sono regole che gravano solo sul promotore della cui opera si avvale la Sim e non sul cliente, con la conseguenza che non sono imputabili a questi modalità di pagamento non secondo tali regole, che prescrivono assegni intestati alla Sim. Inoltre, che tali pagamenti del cliente difformi dalle regole non possono neppure costituire un concorso di colpa dello stesso per ridurre il danno, ribadendo che in caso di appropriazione del promotore vi è una responsabilità solidale della Sim.
Cass. 12448/2014, che recentemente ha sentenziato che, indipendentemente da comportamenti negligenti o colposi del cliente, i rischi inerenti all’attività finanziaria e alle gravi perdite che i comportamenti dei promotori possano causare alla clientela gravano sulla Sim, perché tale società, che ha una responsabilità oggettiva, può premunirsi (anche con assicurazione) in termini più efficaci e meno costosi dei singoli investitori.
A riprova di tale "miglioramento" della giurisprudenza sintomatico è il caso di un promotore che, poco prima dell’euro, proponendo investimenti inesistenti con una nota Sim, era riuscito a incassare da decine di clienti complessivamente alcuni miliardi di lire. Nonostante la sua condanna per truffa, la Sim fino al 2010 era riuscita a far respingere dal Tribunale alcune azioni civili di risarcimento dei clienti. Ma, intervenute poi le citate sentenze della Cassazione, la Corte d’Appello ha riformato molte di tali sentenze condannando la Sim al risarcimento degli investitori raggirati dal suo promotore.
In conclusione ora il cliente-investitore è più tutelato che in passato qualora i suoi soldi versati a un promotore non siano poi da questi girati alla Sim.
Tuttavia, per evitare inconvenienti, quando si effettua un investimento è opportuno, per avere un sicuro riscontro, intestare un assegno solo alla Sim e non ad altri, anche se ci si fida del promotore, perché ci si è serviti da tanto tempo dello stesso, oppure è addirittura un conoscente o un amico.
Avv. Marco Cicognani
In tali casi il cliente si accorgerà che il suo investimento non è stato eseguito dal promotore solamente quando richiederà i frutti alla Sim, che lo informerà di non aver ricevuto alcun contratto e alcun investimento.
Chi risponde dei danni subiti dal cliente? Ovviamente, prima di tutti, il promotore che ha commesso l’illecito. Ma, spesso, il promotore non ha più nulla per rimborsare il cliente.
La legge, art.31 comma 3 d.lgs. n.58 del 1998, soccorre il cliente-investitore statuendo che vi è una responsabilità solidale della Sim (solvibile) per i danni arrecati dal suo promotore, anche se vi sia stata una condanna penale di quest’ultimo.
Ma, a volte la Sim è riuscita a far respingere le azioni civili del cliente-investitore di risarcimento verso la stessa adducendo che il promotore non ha la sua rappresentanza ma è un mero procacciatore d’affari, perché il cliente non avrebbe provato che il fatto illecito del promotore era legato a "un nesso di occasionalità necessaria alle incombenze a lui affidate (Cass. sent. n.8229/2006)". In parole povere, il cliente non avrebbe dato la prova (non facile) che aveva versato quei soldi al promotore proprio per un investimento con la Sim e non per rapporti personali o altro con la persona del promotore.
Poi, soprattutto, perché il cliente avrebbe dovuto provare (anche questa prova non facile) che la somma versata era uscita dal suo patrimonio ed era stata incassata dal promotore (il quale spesso riusciva a farsi rilasciare un assegno in bianco, o intestato al cliente e da questi girato, che poi faceva incassare da altre persone, che non risultavano aver alcun rapporto con la Sim). Pertanto, in difetto di tale prova, la Sim sosteneva che il cliente aveva "pagato male", con modalità difformi da quelle stabilite per gli investimenti.
Quindi, sino ad alcuni anni fa, le Sim sono riuscite a far respingere, in forza delle eccezioni sopra indicate, alcune domande degli investitori "raggirati dai promotori".
Poi nel 2011 sono uscite alcune sentenze della Cassazione che hanno tutelato maggiormente gli investitori raggirati dal promotore:
Cass. n. 1741/2011 e Cass. 24004/2011 che hanno affermato che le modalità di pagamento sono regole che gravano solo sul promotore della cui opera si avvale la Sim e non sul cliente, con la conseguenza che non sono imputabili a questi modalità di pagamento non secondo tali regole, che prescrivono assegni intestati alla Sim. Inoltre, che tali pagamenti del cliente difformi dalle regole non possono neppure costituire un concorso di colpa dello stesso per ridurre il danno, ribadendo che in caso di appropriazione del promotore vi è una responsabilità solidale della Sim.
Cass. 12448/2014, che recentemente ha sentenziato che, indipendentemente da comportamenti negligenti o colposi del cliente, i rischi inerenti all’attività finanziaria e alle gravi perdite che i comportamenti dei promotori possano causare alla clientela gravano sulla Sim, perché tale società, che ha una responsabilità oggettiva, può premunirsi (anche con assicurazione) in termini più efficaci e meno costosi dei singoli investitori.
A riprova di tale "miglioramento" della giurisprudenza sintomatico è il caso di un promotore che, poco prima dell’euro, proponendo investimenti inesistenti con una nota Sim, era riuscito a incassare da decine di clienti complessivamente alcuni miliardi di lire. Nonostante la sua condanna per truffa, la Sim fino al 2010 era riuscita a far respingere dal Tribunale alcune azioni civili di risarcimento dei clienti. Ma, intervenute poi le citate sentenze della Cassazione, la Corte d’Appello ha riformato molte di tali sentenze condannando la Sim al risarcimento degli investitori raggirati dal suo promotore.
In conclusione ora il cliente-investitore è più tutelato che in passato qualora i suoi soldi versati a un promotore non siano poi da questi girati alla Sim.
Tuttavia, per evitare inconvenienti, quando si effettua un investimento è opportuno, per avere un sicuro riscontro, intestare un assegno solo alla Sim e non ad altri, anche se ci si fida del promotore, perché ci si è serviti da tanto tempo dello stesso, oppure è addirittura un conoscente o un amico.
Avv. Marco Cicognani
Articolo del: