Fattura elettronica
Fattura elettronica: nessun obbligo per i medici convenzionati
I MEDICI DI MEDICINA GENERALE OPERANTI NEL REGIME DI CONVENZIONE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, RICEVONO OGNI MESE DA PARTE DELL'AZIENDA SANITARIA COMPETENTE PER TERRITORIO UN CEDOLINO NEL QUALE SONO RIEPILOGATE TUTTE LE VOCI CHE ENTRANO A FAR PARTE DELLA PROPRIA REMUNERAZIONE MENSILE E DA CUI EMERGE IL NETTO DOVUTO PER L'ATTIVITA' PRESTATA.
NEL CONTESTO DESCRITTO L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA HA CHIARITO CHE PER QUESTA TIPOLOGIA DI MEDICI NON VI ERA L'OBBLIGO DI EMISSIONE DI FATTURA ELETTRONICA.
INFATTI A TAL PROPOSITO L'AGENZIA, IN BASE ALL'ART.2 DEL D.M. 31 OTTOBRE 1974 DISPONE: NEI RAPPORTI TRA GLI ESERCENTI LA PROFESSIONE SANITARIA E GLI ENTI MUTUALISTICI PER PRESTAZIONI MEDICO SANITARIE GENERICHE E SPECIALISTICHE, IL FOGLIO DI LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETIVI COMPILATO DA DETTI ENTI TIENE LUOGO DELLA FATTURA DI CUI ALL'ART.21 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972 N.633. TALE DOCUMENTO DEVE CONTENERE GLI ELEMENTI ED I DATI INDICATI NEL SECONDO COMMA DELL'ART.21 ED ESSERE EMESSO IN TRIPLICE COPIA; IL PRIMO DEVE ESSERE CONSEGNATO O SPEDITO AL PROFESSIONISTA INSIEME AI CORRISPETTIVI LIQUIDATI, IL SECONDO CONSEGNATO O SPEDITO ALL'UFFICIO PROVINCIALE DELLA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMPETENTE AI SENSI DELL'ART.40 DEL CITATO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, IL TERZO CONSERVATO PRESSO L'ENTE.
DUNQUE IL CEDOLINO EMESSO DALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E' SOSTITUITO DALLA FATTURA A PATTO CHE QUESTO CONTENGA GLI STESSI ELEMENTI DELLA FATTURA COME INDICATI DALL'ART.21 E SIA EMESSO IN TRIPLICE COPIA.
NEL RISPETTO DI TALI CONDIZIONI, IL CEDOLINO EMESSO DALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E' SOSTITUTIVO DEGLI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E TRATTANDOSI DI COMMITTENTI ENTI PUBBLICI DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA.
NEL CONTESTO DESCRITTO L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA HA CHIARITO CHE PER QUESTA TIPOLOGIA DI MEDICI NON VI ERA L'OBBLIGO DI EMISSIONE DI FATTURA ELETTRONICA.
INFATTI A TAL PROPOSITO L'AGENZIA, IN BASE ALL'ART.2 DEL D.M. 31 OTTOBRE 1974 DISPONE: NEI RAPPORTI TRA GLI ESERCENTI LA PROFESSIONE SANITARIA E GLI ENTI MUTUALISTICI PER PRESTAZIONI MEDICO SANITARIE GENERICHE E SPECIALISTICHE, IL FOGLIO DI LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETIVI COMPILATO DA DETTI ENTI TIENE LUOGO DELLA FATTURA DI CUI ALL'ART.21 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972 N.633. TALE DOCUMENTO DEVE CONTENERE GLI ELEMENTI ED I DATI INDICATI NEL SECONDO COMMA DELL'ART.21 ED ESSERE EMESSO IN TRIPLICE COPIA; IL PRIMO DEVE ESSERE CONSEGNATO O SPEDITO AL PROFESSIONISTA INSIEME AI CORRISPETTIVI LIQUIDATI, IL SECONDO CONSEGNATO O SPEDITO ALL'UFFICIO PROVINCIALE DELLA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMPETENTE AI SENSI DELL'ART.40 DEL CITATO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, IL TERZO CONSERVATO PRESSO L'ENTE.
DUNQUE IL CEDOLINO EMESSO DALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E' SOSTITUITO DALLA FATTURA A PATTO CHE QUESTO CONTENGA GLI STESSI ELEMENTI DELLA FATTURA COME INDICATI DALL'ART.21 E SIA EMESSO IN TRIPLICE COPIA.
NEL RISPETTO DI TALI CONDIZIONI, IL CEDOLINO EMESSO DALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E' SOSTITUTIVO DEGLI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E TRATTANDOSI DI COMMITTENTI ENTI PUBBLICI DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA.
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