Fattura elettronica passiva, dalla ricezione alla detrazione dell’IVA
Chi si occupa della gestione del ciclo passivo deve prestare particolare attenzione al momento di ricezione della fattura elettronica.
Nella FAQ nr.129 del 19/07/2019 si chiede:
“Per le fatture ricevute qual è la data a partire dalla quale l’IVA diventa detraibile?”
e l’Agenzia ha confermato le previsioni contenute nel provvedimento del 30 aprile 2018, rispondendo:
“Se il Sistema di Interscambio riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di ricezione è quella attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario, e non la data a partire dalla quale la fattura viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi;
qualora il Sistema di Interscambio, per cause tecniche non imputabili ad esso, non sia riuscito a recapitare la fattura al ricevente, questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di presa visione o di scarico del file fattura è quella a partire dalla quale l’IVA diventa detraibile”.
Le regole appena esposte devono essere messe in relazione con quelle, relative alla detrazione, previste dall’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972 e con quelle introdotte dal decreto fiscale 2019 (D.L. n. 119/2018).
L’art. 25 richiede l’annotazione del documento (fattura o bolletta d’importazione) anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Il decreto fiscale (D.L. 119/2018, che ha previsto all’art. 14 “Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA”) ha introdotto la facoltà di esercitare, entro il termine della liquidazione IVA, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.
Pertanto:
1. la detrazione dell’IVA può essere operata dal cessionario/committente solo a partire da quando la fattura è “ricevuta” (nel caso di consegna) o ne viene presa visione (mancato recapito), che rappresentano il momento in cui il cessionario/committente entra in possesso della fattura;
2. se tali momenti si verificano entro il 16 del mese, la detrazione può essere esercitata nella liquidazione IVA (mensile o trimestrale) dovuta entro tale data;
3. se invece, si verificano successivamente, l’imposta può essere detratta nella liquidazione o nelle liquidazioni successive.
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