Fattura immediata: invio per posta elettronica
Fatturazione immediata e differita. Analisi alla luce delle disposizioni in tema di fatturazione elettronica
Fatturazione immediata e differita. Analisi alla luce delle disposizioni in tema di fatturazione elettronica.
La fattura cartacea o elettronica viene emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione, cioe' della consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.
Sul punto e' intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 19 ottobre 2005 n.45/e chiarendo che:
L'articolo 21 comma 1 dispone che la fattura si ha per emessa al momento della sua trasmissione per via elettronica, oltre che per spedizione normale.
La trasmissione elettronica quindi viene indicata come ulteriore modalita' di emissione delle fatture. La fattura spedita o consegnata nei modi tradizionali si considera emessa rispettivamente al momento della spedizione o della consegna.
La fattura elettronica inoltrata per via telematica si ha per emessa nel momento della sua trasmissione, ossia nel momento in cui il documento informatico e' trasmesso per via elettronica al destinatario.
E' possibile qualificare una fattura come "elettronica" se e' emessa e trasmessa in qualunque formato elettronico. Si puo' considerare in formato elettronico solo quando viene trasmessa ricevuta ed accettata dal destinatario.
Di conseguenza non possono essere considerate elettroniche le fatture che, seppure create in formato elettronico tramite un software di contabilita' o un software di elaborazione di testi, siano successivamente inviate e ricevute in formato cartaceo.
Al contrario, possono essere considerate fatture elettroniche quelle che, seppure create in formato cartaceo, siano successivamente trasformate in documenti informatici per essere inviate e ricevute tramite canali telematici (posta elettronica).
Inoltre l'articolo 21 nella sua nuova formulazione prevede che il ricorso alla fattura elettronica e' subordianto all'accettazione da parte del destinatario.
A tal proposito si precisa che il termine "accettazione" non presuppone necessariamente un accordo formale (precedente o successivo) alla fatturazione fra le parti.
Il destinatario della fattura elettronica che riceve il documento elettronicamente puo' infatti anche decidere di non accettare tale processo e conservare la fattura cartacea: la fattura rimarra' comunque elettronica in capo al prestatore con conseguente obbligo di conservazione elettronica.
La fattura cartacea o elettronica viene emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione, cioe' della consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.
Sul punto e' intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 19 ottobre 2005 n.45/e chiarendo che:
L'articolo 21 comma 1 dispone che la fattura si ha per emessa al momento della sua trasmissione per via elettronica, oltre che per spedizione normale.
La trasmissione elettronica quindi viene indicata come ulteriore modalita' di emissione delle fatture. La fattura spedita o consegnata nei modi tradizionali si considera emessa rispettivamente al momento della spedizione o della consegna.
La fattura elettronica inoltrata per via telematica si ha per emessa nel momento della sua trasmissione, ossia nel momento in cui il documento informatico e' trasmesso per via elettronica al destinatario.
E' possibile qualificare una fattura come "elettronica" se e' emessa e trasmessa in qualunque formato elettronico. Si puo' considerare in formato elettronico solo quando viene trasmessa ricevuta ed accettata dal destinatario.
Di conseguenza non possono essere considerate elettroniche le fatture che, seppure create in formato elettronico tramite un software di contabilita' o un software di elaborazione di testi, siano successivamente inviate e ricevute in formato cartaceo.
Al contrario, possono essere considerate fatture elettroniche quelle che, seppure create in formato cartaceo, siano successivamente trasformate in documenti informatici per essere inviate e ricevute tramite canali telematici (posta elettronica).
Inoltre l'articolo 21 nella sua nuova formulazione prevede che il ricorso alla fattura elettronica e' subordianto all'accettazione da parte del destinatario.
A tal proposito si precisa che il termine "accettazione" non presuppone necessariamente un accordo formale (precedente o successivo) alla fatturazione fra le parti.
Il destinatario della fattura elettronica che riceve il documento elettronicamente puo' infatti anche decidere di non accettare tale processo e conservare la fattura cartacea: la fattura rimarra' comunque elettronica in capo al prestatore con conseguente obbligo di conservazione elettronica.
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