Fattura: IVA Split Payment con la Pubblica Amministrazione
Modalità di contabilizzazione per le operazioni soggette a inversione contabile. Recenti chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Con il nuovo meccanismo fiscale dello split payment, introdotto dalla Legge di Stabilità, è stata resa operativa la scissione del pagamento dell’IVA anche per i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni. A tal proposito occorre considerare alcune indicazioni, presenti nel DM 23 Gennaio 2015 e in alcune circolari dell’Agenzia delle Entrate che offrono importanti chiarimenti riguardo alla fattura, alle modalità di fatturazione e di contabilizzazione delle fatture, per i fornitori stessi.
Adempimenti del fornitore
In base alle indicazioni del Decreto Ministeriale citato sopra, i soggetti (fornitori) interessati dal meccanismo fiscale dello split payment, per le specifiche operazioni interessate da questo meccanismo contabile, sono tenuti a:
- emettere la fattura riportando l’annotazione "scissione dei pagamenti".annotare le fatture emesse nel registro IVA vendite o in quello dei corrispettivi;non computare l’imposta ivi indicata nella liquidazione periodica;
Ciò significa che l’IVA relativa alle operazioni interessate dallo split payment pur essendo esposta in fattura separatamente, non deve essere considerata ai fini del calcolo della liquidazione periodica, dal momento che è dovuta dalla Pubblica Amministrazione che acquista il bene o il servizio e non dal fornitore.
Contabilizzazione delle fatture
Il nuovo regime fiscale dello split payment ha come sua conseguenza anche il fatto che le fatture emesse o da emettere, a partire dal 1° gennaio 2015, per le operazioni interessate dall’inversione contabile dell’IVA, sono emesse con l’indicazione dell’imposta, sebbene il credito che il fornitore può vantare nei confronti della Pubblica Amministrazione, riguardi solo l’imponibile, ossia la quota ricavi ma non l’IVA.
Fino al 31 Dicembre 2014, nei sistemi informatici utilizzati dai fornitori per la registrazione delle fatture attive si registrava l’operazione in contabilità generale contabilizzando fattispecie il credito complessivo (imponibile e imposta) vantato nei confronti della PA e si indicava in contropartita il ricavo relativo alla prestazione effettuata e il debito per l’IVA in sospensione.
Dal 1 Gennaio 2015 occorrerà considerare che il credito è pari alla sola quota imponibile e che, quindi, sarà necessario indicare, almeno temporaneamente l’IVA in un conto che consenta di chiudere l’operazione in partita doppia. Per fare ciò è possibile adottare due differenti soluzioni che, nella contabilizzazione della fattura, consentano di escludere l’imposta indicata in fattura.
Soluzione 1
Le fatture per prestazioni soggette a split payment vengono regolarmente registrate nella contabilità del fornitore e, in attesa di adeguare i sistemi informativi, la contropartita dell’IVA potrà essere allocata in una voce di c/numerario definito conto transitorio iva c/split-payment, così da poter sospendere l’imposta a debito che non è dovuta, pur essendo indicata in fattura. Con questo metodo il conto riguante il credito vantato dal fornitore nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni presenterà solo l’imponibile, ossia la quota relativa ai ricavi.
Diversi
a
Diversi
122
Crediti vs PA
100
Storno IVA C/split payment
22
Ricavi
100
IVA c/split payment
22
Soluzione 2
Un’altra possibile soluzione è quella di prevedere lo storno dell’IVA direttamente dalla voce relativa ai crediti vantati verso le Pubbliche Amministrazioni, in modo tale che, al momento dell’incasso di quanto dovuto, la contabilizzazione verrà chiusa per la sola quota di imponibile.
Crediti vs PA
a
Diversi
122
Ricavi
100
IVA c/split payment
22
Storno IVA C/split payment
a
Credito vs PA
22
Questa seconda soluzione è quella indicata anche dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, nella nota operativa del 12 gennaio 2015. che precisa che l’imposta indicata in fattura verrà regolarmente registrata in contabilità dal cedente/prestatore e andrà stornata o contestualmente alla registrazione della fattura o con una apposita nota che ne preveda la sottrazione dal totale del credito ventato nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Adempimenti del fornitore
In base alle indicazioni del Decreto Ministeriale citato sopra, i soggetti (fornitori) interessati dal meccanismo fiscale dello split payment, per le specifiche operazioni interessate da questo meccanismo contabile, sono tenuti a:
- emettere la fattura riportando l’annotazione "scissione dei pagamenti".annotare le fatture emesse nel registro IVA vendite o in quello dei corrispettivi;non computare l’imposta ivi indicata nella liquidazione periodica;
Ciò significa che l’IVA relativa alle operazioni interessate dallo split payment pur essendo esposta in fattura separatamente, non deve essere considerata ai fini del calcolo della liquidazione periodica, dal momento che è dovuta dalla Pubblica Amministrazione che acquista il bene o il servizio e non dal fornitore.
Contabilizzazione delle fatture
Il nuovo regime fiscale dello split payment ha come sua conseguenza anche il fatto che le fatture emesse o da emettere, a partire dal 1° gennaio 2015, per le operazioni interessate dall’inversione contabile dell’IVA, sono emesse con l’indicazione dell’imposta, sebbene il credito che il fornitore può vantare nei confronti della Pubblica Amministrazione, riguardi solo l’imponibile, ossia la quota ricavi ma non l’IVA.
Fino al 31 Dicembre 2014, nei sistemi informatici utilizzati dai fornitori per la registrazione delle fatture attive si registrava l’operazione in contabilità generale contabilizzando fattispecie il credito complessivo (imponibile e imposta) vantato nei confronti della PA e si indicava in contropartita il ricavo relativo alla prestazione effettuata e il debito per l’IVA in sospensione.
Dal 1 Gennaio 2015 occorrerà considerare che il credito è pari alla sola quota imponibile e che, quindi, sarà necessario indicare, almeno temporaneamente l’IVA in un conto che consenta di chiudere l’operazione in partita doppia. Per fare ciò è possibile adottare due differenti soluzioni che, nella contabilizzazione della fattura, consentano di escludere l’imposta indicata in fattura.
Soluzione 1
Le fatture per prestazioni soggette a split payment vengono regolarmente registrate nella contabilità del fornitore e, in attesa di adeguare i sistemi informativi, la contropartita dell’IVA potrà essere allocata in una voce di c/numerario definito conto transitorio iva c/split-payment, così da poter sospendere l’imposta a debito che non è dovuta, pur essendo indicata in fattura. Con questo metodo il conto riguante il credito vantato dal fornitore nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni presenterà solo l’imponibile, ossia la quota relativa ai ricavi.
Diversi
a
Diversi
122
Crediti vs PA
100
Storno IVA C/split payment
22
Ricavi
100
IVA c/split payment
22
Soluzione 2
Un’altra possibile soluzione è quella di prevedere lo storno dell’IVA direttamente dalla voce relativa ai crediti vantati verso le Pubbliche Amministrazioni, in modo tale che, al momento dell’incasso di quanto dovuto, la contabilizzazione verrà chiusa per la sola quota di imponibile.
Crediti vs PA
a
Diversi
122
Ricavi
100
IVA c/split payment
22
Storno IVA C/split payment
a
Credito vs PA
22
Questa seconda soluzione è quella indicata anche dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, nella nota operativa del 12 gennaio 2015. che precisa che l’imposta indicata in fattura verrà regolarmente registrata in contabilità dal cedente/prestatore e andrà stornata o contestualmente alla registrazione della fattura o con una apposita nota che ne preveda la sottrazione dal totale del credito ventato nei confronti della Pubblica Amministrazione.
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