Fatturazione a 28 giorni. L’AGCom impone rimborsi


Entro il 31.12.2018 gli operatori di telefonia TIM, Vodafone, Wind Tre e
Fastweb, dovranno restituire in bolletta i giorni illegittimamente erosi
Fatturazione a 28 giorni. L’AGCom impone rimborsi
Il Comunicato stampa dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è del 3 luglio (www.agcom.it).
"Entro il 31 dicembre 2018 gli operatori di telefonia TIM, Vodafone, Wind Tre e Fastweb, dovranno restituire in bolletta i giorni illegittimamente erosi agli utenti a seguito della fatturazione a 28 giorni delle offerte di telefonia fissa, anche di tipo convergente, attuata in violazione della delibera Agcom n. 121/17/CONS" (delibera 269/18/CONS).
L’Autorità ricorda di aver diffidato gli operatori "a far venir meno in sede di ripristino del ciclo di fatturazione con cadenza mensile o di multipli del mese gli effetti dell’illegittima anticipazione della decorrenza delle fatture emesse successivamente alla data del 23 giugno 2017." La vicenda della fatturazione a 28 giorni ha visto impegnare anche l’Autorità giudiziaria, civile (Tribunale di Ivrea, Tribunale di Milano) e amministrativa (TAR Lazio).
Ora l’AGCom, seguendo le indicazioni del TAR Lazio, "ha ritenuto di fissare nuovi e più congrui termini per l’adempimento degli operatori agli obblighi di cui alle diffide impartite [...] ritiene di dover garantire un ristoro agli utenti per il pregiudizio subìto a causa della illegittima anticipazione delle fatture ... atteso che - come evidenziato anche dal Tribunale - deve "ritenersi riconducibile a detta delibera, allo stato confermata in sede giurisdizionale, un obbligo di restitutio in integrum nei confronti degli utenti, sottoposti - come non è contestato - a un sostanziale aumento tariffario, con modalità ritenute da questa Autorità non conformi ai princìpi di trasparenza e comparabilità delle offerte.[...] Ne consegue che - per quanto l’adempimento possa essere impegnativo per le Società coinvolte - non deve comunque obliterarsi che le medesime hanno in ogni caso maturato significativi profitti con l’operazione di cui si discute, che possono certamente in gran parte compensare gli esborsi cui esse sono ora tenute."
I singoli operatori, come ha rilevato l’Autorità, hanno la possibilità di offrire soluzioni di compensazione alternative ai propri clienti, satisfattive del diritto di ristoro degli utenti, nell’attesa che si definisca il contenzioso pendente dinanzi al TAR Lazio - l’udienza è fissata per il mese di novembre - all’esito del quale si definiranno anche le modalità di ristoro per i consumatori che hanno cambiato gestore.
Aspettiamo fiduciosi.

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di Gianluca Di Ascenzo

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