Fatturazione elettronica: chiarimenti e novità


Legge di Bilancio 2018: fattura elettronica obbligatoria dal 2019
Fatturazione elettronica: chiarimenti e novità

Come ormai noto, la Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2019 per le operazioni emesse:

▪ tra soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia (operazioni B2B) da inviare attraverso il Sistema di Interscambio (c.d. SDI) gestito dall’Agenzia delle Entrate;

▪ nei confronti dei consumatori finali (operazioni B2C).

Le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche sono disciplinate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 e sono le seguenti:

- la fattura elettronica (ordinaria o semplificata) è emessa esclusivamente in formato XML, mediante l’utilizzo del Sistema di Interscambio, e contiene le informazioni obbligatorie di cui agli artt. 21 e 21-bis del DPR n. 633/1972, nonché quelle delle specifiche tecniche approvate con il provvedimento in esame, oltre a eventuali informazioni facoltative;

- L’Agenzia delle Entrate al fine della predisposizione della fattura elettronica rende disponibili, gratuitamente, per i soggetti passivi IVA i seguenti servizi: 1) una procedura web; 2) una “app” per dispositivi mobili; 3) un software da installare su PC (ferma restando la possibilità di ricorrere a software privati nel rispetto delle specifiche tecniche di riferimento). Inoltre, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile un servizio che consente ai fornitori in possesso di apposito lettore di acquisire automaticamente i dati del cessionario o committente il quale abbia ottenuto l’apposito QR-code reso disponibile dall’Agenzia.

- La trasmissione può avvenire sia ad opera del soggetto obbligato all’emissione, sia per il tramite di un intermediario il quale può essere anche un soggetto diverso dagli intermediari abilitati di cui all’art. 3 del DPR n. 322/1998; tali soggetti dovranno utilizzare uno dei seguenti canali di trasmissione: una PEC; i servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (fra cui la procedura web e la nuova “app”); gli ulteriori canali di colloquio con il SDI che però richiedono il preventivo accreditamento (modello web service o sistema basato su protocollo FTP).

I soggetti passivi (anche tramite intermediari) possono comunicare all’Agenzia, mediante apposito servizio di registrazione, l’indirizzo telematico presso il quale intendono ricevere i documenti elettronici. Esso è costituito da una PEC o da un “codice destinatario”.  In assenza dell’indicazione di tale indirizzo, l’emittente potrà indicare, a seconda dei casi, il codice destinatario o l’indirizzo PEC comunicati direttamente dal cessionario o committente. Diversamente, per i destinatari non soggetti passivi IVA, ovvero soggetti al regime dei minimi o al regime forfetario (esclusi, questi ultimi, dall’obbligo di emissione e accettazione delle fatture elettroniche), potrà essere indicato un “codice destinatario” convenzionale composto da 7 zeri.

Dal provvedimento si evince che tale modalità di trasmissione si applica anche per le fatture emesse verso i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 comma 6 del DPR 633/72. In queste ultime ipotesi, così come nel caso in cui il recapito della fattura non fosse possibile per cause tecniche non imputabili al SDI, o perché il destinatario non ha potuto attivare i canali standard di ricezione, il documento verrà reso disponibile in apposita area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate e spetterà all’emittente fornire tale informazione al destinatario.

Soltanto per le operazioni verso privati consumatori, l’emittente potrà comunque consegnare direttamente anche una copia informatica o analogica della fattura.

A seguito della citata novità, dal 2019, l’obbligo dell’invio dei dati delle fatture (c.d. Spesometro) rimarrà soltanto per le operazioni per le quali non è stata emessa o ricevuta una fattura attraverso il SDI e quindi: per quelle relative a soggetti passivi non stabiliti ai fini IVA in Italia per le quali non sia stata comunque emessa una bolletta doganale (ne consegue che in tutti gli altri casi lo Spesometro dal 1° gennaio 2019 viene di fatto meno). La comunicazione andrà effettuata in base a quanto contenuto nelle specifiche tecniche approvate dal Provvedimento direttoriale del 30 aprile 2018. La trasmissione andrà effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data della fattura emessa o della data di ricezione per le fatture ricevute. L’omissione o l’errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere è sanzionata con un importo di 2 euro a fattura con un massimo di 1.000,00 euro per trimestre ridotto alla metà (entro il limite massimo di 500 euro) se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita.

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di Monica Puglisi Venneri

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