Fatturazione elettronica
Nuovi obblighi a partire dal 1° gennaio 2019 per tutte le società
La "Legge di Bilancio 2018", entrata in vigore il 1/1/2018, prevede l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettroniche per le fatture emesse a partire dall'1/1/2019.
Per le fatture emesse relativamente alle cessioni di carburante, alle prestazioni rese da subappaltatori nell'ambito di contratti di appalto di lavori e servizi stipulati con Pubbliche Amministrazioni, l'obbligo è previsto in via anticipata dall'1/7/2018.
L’obbligo di fatturazione elettronica si applica, indipendentemente dal fatto che il destinatario sia un soggetto passivo iva, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia.
Sono esonerati dall’obbligo in esame i soggetti che si avvalgono del regime dei "minimi" e del regime forfettario.
Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, utilizzando il formato di cui all’Allegato A del DM 3.4.2013 n. 55.
Il soggetto emittente potrà decidere se operare direttamente o avvalersi di intermediari.
Nel caso in cui la fattura venga emessa ad un soggetto privato, il documento, oltre ad essere fornito in formato elettronico o cartaceo, verrà reso disponibile al destinatario mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
L'obbligo di emettere fatture in formato elettronico, nel caso di cessioni di carburanti, è previsto a partire dall'1/7/2018.
L’obbligo riguarda solo le cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, esonerando quelle nei confronti di soggetti privati.
Per le modalità attuative saranno definite con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Conseguentemente all’introduzione dell'obbligo di emissione di fattura elettronica per le cessioni di carburanti, a decorrere dall’1.7.2018 viene abolita la scheda carburante.
La deduzione delle spese per carburante sarà subordinata al pagamento mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate.
Analogamente l'iva assolta sarà detraibile solamente se l'acquisto sarà effettuato esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate.
Se la fattura verrà emessa in un formato diverso da quello previsto, essa si considererà non emessa e si applicherà una sanzione compresa tra il 90% e il 180% dell’imposta non correttamente documentata.
Per le fatture emesse relativamente alle cessioni di carburante, alle prestazioni rese da subappaltatori nell'ambito di contratti di appalto di lavori e servizi stipulati con Pubbliche Amministrazioni, l'obbligo è previsto in via anticipata dall'1/7/2018.
L’obbligo di fatturazione elettronica si applica, indipendentemente dal fatto che il destinatario sia un soggetto passivo iva, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia.
Sono esonerati dall’obbligo in esame i soggetti che si avvalgono del regime dei "minimi" e del regime forfettario.
Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, utilizzando il formato di cui all’Allegato A del DM 3.4.2013 n. 55.
Il soggetto emittente potrà decidere se operare direttamente o avvalersi di intermediari.
Nel caso in cui la fattura venga emessa ad un soggetto privato, il documento, oltre ad essere fornito in formato elettronico o cartaceo, verrà reso disponibile al destinatario mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
L'obbligo di emettere fatture in formato elettronico, nel caso di cessioni di carburanti, è previsto a partire dall'1/7/2018.
L’obbligo riguarda solo le cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, esonerando quelle nei confronti di soggetti privati.
Per le modalità attuative saranno definite con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Conseguentemente all’introduzione dell'obbligo di emissione di fattura elettronica per le cessioni di carburanti, a decorrere dall’1.7.2018 viene abolita la scheda carburante.
La deduzione delle spese per carburante sarà subordinata al pagamento mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate.
Analogamente l'iva assolta sarà detraibile solamente se l'acquisto sarà effettuato esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate.
Se la fattura verrà emessa in un formato diverso da quello previsto, essa si considererà non emessa e si applicherà una sanzione compresa tra il 90% e il 180% dell’imposta non correttamente documentata.
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