Fatturazione elettronica, obbligo in vigore
Dal 1° gennaio 2019 è scattato l’obbligo della fatturazione elettronica anche per gli scambi di beni e servizi tra soggetti passivi Iva privati. Fino al 31 dicembre 2018, l’obbligo della fattura digitale ha riguardato l’adempimento di prestazioni tra aziende e pubblica amministrazione, mentre era facoltativa tra gli operatori Iva privati. Ma come detto, la Legge di Bilancio 2018 ha stabilito che adesso le cessioni di beni e servizi effettuate da imprese residenti o presenti con stabile organizzazione in Italia, devono accantonare la fattura cartacea e devono emettere solamente quella elettronica.
Non solo. Sempre a partire da gennaio, la fattura digitale è necessaria sia nelle transazioni B2B (cioè Business to Business) ovvero tra operatori Iva), sia nelle transazioni B2C (cioè Business to Consumer), che avvengono quando la cessione dei beni, o la prestazione di un servizio, è destinata al consumatore finale.
I dati da inserire nella fattura elettronica sono gli stessi di quella cartacea, con la sola aggiunta dell’indirizzo e-mail (anche PEC) del destinatario, mentre le principali differenze tre le due versioni sono sostanzialmente due:
1. La fattura elettronica va redatta tramite l’utilizzo di un pc, di un tablet o di uno smartphone (in generale di un mobile)
2. La fattura elettronica deve essere inviata esclusivamente attraverso il “Sistema di Interscambio” (SdI).
Il Sistema di Interscambio (SdI) è una piattaforma digitale che consente di inviare le fatture elettroniche. L’invio, però, è successivo alle seguenti verifiche:
- la completezza dei dati riportati in fattura: il sistema controlla che non ci siano dati mancanti
- verifica del c.d. “codice destinatario”, ovvero l’indirizzo telematico (anche PEC)
- verifica della partita Iva del cessionario e del destinatario (o del codice fiscale nel caso di destinatari consumatori finali).
Solamente in caso di correttezza degli elementi verificati, il Sistema di Interscambio invia contemporaneamente il documento fiscale al destinatario e una “ricevuta di recapito” a chi ha emesso la fattura, con tanto di data e ora di consegna della fattura.
Unico requisito per la fatturazione elettronica è lo scaricamento di un programma (software) che consenta la compilazione del file della fattura nel formato XML (eXtensible Markup Language), così come previsto dall’apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018.
Sono esonerati dall’obbligo della fattura elettronica (ma resta solo una facoltà) le imprese e i lavoratori autonomi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, rubricato “Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità) e quelli che rientrano nel cosiddetto “regime forfettario”.
Restano esonerati anche i “piccoli produttori agricoli”.
Il passaggio dal cartaceo al digitale genera notevoli vantaggi:
1. risparmio di costi: dematerializzare tutto il cartaceo consente un abbattimento delle spese di acquisto e trasporto di carta per ufficio, con notevoli vantaggi anche per l’ambiente, e degli acquisti correlati (cancelleria, armadi, scaffalature, schedari, faldoni, raccoglitori, ecc…)
2. consente una riduzione dello spazio utilizzato, finora necessario per poter contenere migliaia di documenti
3. maggior facilità di ricerca della documentazione in formato digitale piuttosto che in quello cartaceo con conseguente risparmio di tempo che si traduce in un aumento della produttività del personale
4. maggiore sicurezza e controllo dei dati che sono verificati dal Sistema di Interscambio, che garantisce organizzazione di archiviazione, controllo, salvaguardia e sicurezza informatica
5. maggiore rapidità di contabilizzazione dei dati grazie all’acquisizione delle fatture sotto forma di file XML (eXtensible Markup Language)
Per ottenere ulteriori informazioni al riguardo e per essere assistiti nel passaggio, potete contattarmi e richiedere un appuntamento in studio.
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