Fatturazione per operazioni estere
Adempimenti Iva nelle operazioni estere
Un professionista o una società che scambia servizi con operatori non italiani ha diversi obblighi inerenti l’IVA a seconda che l’azienda straniera sia europea o extra-europea e che sia cliente o fornitore.
· Se riceve prestazioni da operatori fuori dai confini nazionali, il committente italiano passivo IVA è debitore d’imposta: se l’operazione è europea, l’IVA si paga con inversione contabile; se è extra-europea, è obbligatoria l’autofattura
· Se effettua operazioni nei confronti di un committente estero, vi è l’obbligo di fattura con l’indicazione "inversione contabile" se il committente è europeo, "operazione non soggetta" se il cliente è extra-UE.
Il momento in cui l’operazione si considera effettuata è rilevante per adempiere agli obblighi di legge: integrazione e registrazione della fattura; emissione e registrazione dell’autofattura; emissione della fattura per le operazioni attive; liquidazione ed eventuale versamento dell’imposta. Si devono individuare i momenti di ultimazione del servizio e di maturazione dei corrispettivi perché le prestazioni di servizi, sia effettuate che ricevute, con un operatore estero:
«si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi».
Se viene effettuato un pagamento prima dell’ultimazione dell’operazione, la prestazione:
«si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento».
Se poi le prestazioni sono effettuate «in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni medesime».
Il committente nazionale deve :
· numerare la fattura del fornitore comunitario e integrarla con l’indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione, espressi in valuta estera, nonché dell’ammontare dell’IVA, calcolata secondo l’aliquota applicabile;
· annotare la fattura, come sopra integrata, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione, e con riferimento al mese precedente, distintamente nel registro IVA vendite, secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del corrispettivo espresso in valuta estera;
· annotare la fattura integrata, distintamente, anche nel registro IVA acquisti, per esercitare la detrazione eventualmente spettante. La fattura potrà essere annotata a partire dal mese in cui l’imposta diviene esigibile e fino alla scadenza della dichiarazione annuale relativa al secondo anno in cui l’imposta è divenuta esigibile;
· emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e annotarla entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.
Se le "operazioni sono uniche" (quindi, con una singola esecuzione), l’effettuazione dell’operazione coincide con l’ultimazione. Nel caso di prestazioni "continuative o periodiche", l’effettuazione coincide con la maturazione del corrispettivo.
Se il prestatore del servizio è extra UE, la ricezione di un documento da quest’ultimo emesso, volto a certificare l’operazione, rappresenta l’ultimazione dell’operazione o della maturazione del relativo corrispettivo, con il conseguente obbligo di emissione dell’autofattura da parte del committente nazionale. Se poi le prestazioni durano più di un anno, l’Iva si paga al termine di ciascun anno fin quando la prestazione non è chiusa.
· Se riceve prestazioni da operatori fuori dai confini nazionali, il committente italiano passivo IVA è debitore d’imposta: se l’operazione è europea, l’IVA si paga con inversione contabile; se è extra-europea, è obbligatoria l’autofattura
· Se effettua operazioni nei confronti di un committente estero, vi è l’obbligo di fattura con l’indicazione "inversione contabile" se il committente è europeo, "operazione non soggetta" se il cliente è extra-UE.
Il momento in cui l’operazione si considera effettuata è rilevante per adempiere agli obblighi di legge: integrazione e registrazione della fattura; emissione e registrazione dell’autofattura; emissione della fattura per le operazioni attive; liquidazione ed eventuale versamento dell’imposta. Si devono individuare i momenti di ultimazione del servizio e di maturazione dei corrispettivi perché le prestazioni di servizi, sia effettuate che ricevute, con un operatore estero:
«si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi».
Se viene effettuato un pagamento prima dell’ultimazione dell’operazione, la prestazione:
«si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento».
Se poi le prestazioni sono effettuate «in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni medesime».
Il committente nazionale deve :
· numerare la fattura del fornitore comunitario e integrarla con l’indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione, espressi in valuta estera, nonché dell’ammontare dell’IVA, calcolata secondo l’aliquota applicabile;
· annotare la fattura, come sopra integrata, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione, e con riferimento al mese precedente, distintamente nel registro IVA vendite, secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del corrispettivo espresso in valuta estera;
· annotare la fattura integrata, distintamente, anche nel registro IVA acquisti, per esercitare la detrazione eventualmente spettante. La fattura potrà essere annotata a partire dal mese in cui l’imposta diviene esigibile e fino alla scadenza della dichiarazione annuale relativa al secondo anno in cui l’imposta è divenuta esigibile;
· emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e annotarla entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.
Se le "operazioni sono uniche" (quindi, con una singola esecuzione), l’effettuazione dell’operazione coincide con l’ultimazione. Nel caso di prestazioni "continuative o periodiche", l’effettuazione coincide con la maturazione del corrispettivo.
Se il prestatore del servizio è extra UE, la ricezione di un documento da quest’ultimo emesso, volto a certificare l’operazione, rappresenta l’ultimazione dell’operazione o della maturazione del relativo corrispettivo, con il conseguente obbligo di emissione dell’autofattura da parte del committente nazionale. Se poi le prestazioni durano più di un anno, l’Iva si paga al termine di ciascun anno fin quando la prestazione non è chiusa.
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