Fatture scartate dallo SDI, quali sanzioni?
Con il principio di diritto n. 23 dell’11 novembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato il regime sanzionatorio applicabile in caso di scarto delle fatture elettroniche dello SDI.
La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SDI si considerano non emesse.
La mancata o tardiva emissione della fattura nei termini legislativamente previsti comporta, in primis, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6, D.lgs. n. 471/1997 (“Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto”).
Per ciascuna violazione:
• fra il 90% e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro;
• da 250 a 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
Troveranno applicazione, non cumulativa, ma alternativa tra loro, gli istituti del concorso di violazioni e continuazione e del ravvedimento operoso.
Moratoria di 6 mesi
Con specifico riferimento al periodo 01/01/2019 – 30/06/2019, il legislatore ha stabilito che le sanzioni:
• non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata;
• sono ridotte dell’80%, se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo, riduzione che si applica sino al 30 settembre 2019 per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta con cadenza mensile.
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