Ferie aziendali
Ferie aziendali: il periodo di ferie viene deciso dal datore di lavoro o dal lavoratore?
Il diritto del lavoratore alle ferie annuali è riconosciuto e tutelato dall'art. 36 della Costituzione Italiana, che ne ha sancito l'irrinunciabilità.
Le ferie hanno come fine principale quello di far recuperare le energie psicofisiche al lavoratore, ma anche quello di consentirgli di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale.
Secondo l'art. 10 D. Lgs. 66/2003 e l'art. 2109 c.c. ogni lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite, possibilmente continuativo, non inferiore a 4 settimane.
Salvo quanto disposto dalla contrattazione collettiva, il periodo di ferie va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta da parte del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei diciotto mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
Nell'ambito delle ferie annualmente maturate si possono quindi distinguere tre diversi periodi:
- un primo periodo di almeno due settimane, da fruirsi in modo ininterrotto nel corso dell'anno di maturazione su richiesta del lavoratore e in accordo con il datore di lavoro;
- un secondo periodo, di due settimane, da fruirsi anche in modo frazionato nei diciotto mesi successivi all'anno di maturazione, salvo i più ampi periodi di fruizione previsti dai contratti collettivi;
- un terzo periodo, se contrattualmente attribuito in eccedenza al minimo di quattro settimane stabilito dalla legge, che potrà essere fruito anche in modo frazionato entro il termine stabilito dai CCNL ovvero monetizzato.
Il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dall'indennità economica per ferie non godute, se non in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Spetta al datore di lavoro stabilire il periodo in cui le ferie devono essere fruite e le relative modalità di fruizione, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi dei lavoratori.
Ai lavoratori è riconosciuta la possibilità di indicare al datore di lavoro il periodo entro il quale ciascuno intende fruire del riposo annuale.
Il datore di lavoro può quindi decidere legittimamente di chiudere l'impresa, sospendendo l'attività (ciò avviene solitamente in agosto) oppure di fermare solo alcuni reparti, in tal caso il lavoratore non potrà opporsi alla decisione datoriale.
Durante il periodo feriale al lavoratore compete la "normale retribuzione" i cui elementi costitutivi sono generalmente previsti dalla contrattazione collettiva e dalle pattuizioni individuali.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro per le giornate di ferie non fruite dal lavoratore è dovuta un'indennità sostitutiva di ammontare corrispondente alla retribuzione spettante per lo stesso periodo e ciò anche nel caso che il contratto collettivo applicabile nella fattispecie non preveda l'obbligo di tale erogazione sostitutiva.
In base a quanto previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 66/2003, possono poi essere monetizzate, ossia sostituite con l'indennità, le giornate di ferie maturate in eccedenza al minimo legale di quattro settimane all'anno.
La monetizzazione è quindi sempre ammissibile per i contratti a tempo determinato inferiori all'anno.
Il mancato godimento del periodo minimo di ferie è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria così ripartita:
- sanzione base: da € 100 a € 600;
- violazione riferita a più di 5 lavoratori o verificatasi in almeno due anni: da € 400 a € 1.500;
- violazione riferita a più di 10 lavoratori o verificatasi in almeno 4 anni: da € 800 a € 4.500, senza possibilità di applicazione della sanzione ridotta.
Le ferie hanno come fine principale quello di far recuperare le energie psicofisiche al lavoratore, ma anche quello di consentirgli di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale.
Secondo l'art. 10 D. Lgs. 66/2003 e l'art. 2109 c.c. ogni lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite, possibilmente continuativo, non inferiore a 4 settimane.
Salvo quanto disposto dalla contrattazione collettiva, il periodo di ferie va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta da parte del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei diciotto mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
Nell'ambito delle ferie annualmente maturate si possono quindi distinguere tre diversi periodi:
- un primo periodo di almeno due settimane, da fruirsi in modo ininterrotto nel corso dell'anno di maturazione su richiesta del lavoratore e in accordo con il datore di lavoro;
- un secondo periodo, di due settimane, da fruirsi anche in modo frazionato nei diciotto mesi successivi all'anno di maturazione, salvo i più ampi periodi di fruizione previsti dai contratti collettivi;
- un terzo periodo, se contrattualmente attribuito in eccedenza al minimo di quattro settimane stabilito dalla legge, che potrà essere fruito anche in modo frazionato entro il termine stabilito dai CCNL ovvero monetizzato.
Il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dall'indennità economica per ferie non godute, se non in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Spetta al datore di lavoro stabilire il periodo in cui le ferie devono essere fruite e le relative modalità di fruizione, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi dei lavoratori.
Ai lavoratori è riconosciuta la possibilità di indicare al datore di lavoro il periodo entro il quale ciascuno intende fruire del riposo annuale.
Il datore di lavoro può quindi decidere legittimamente di chiudere l'impresa, sospendendo l'attività (ciò avviene solitamente in agosto) oppure di fermare solo alcuni reparti, in tal caso il lavoratore non potrà opporsi alla decisione datoriale.
Durante il periodo feriale al lavoratore compete la "normale retribuzione" i cui elementi costitutivi sono generalmente previsti dalla contrattazione collettiva e dalle pattuizioni individuali.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro per le giornate di ferie non fruite dal lavoratore è dovuta un'indennità sostitutiva di ammontare corrispondente alla retribuzione spettante per lo stesso periodo e ciò anche nel caso che il contratto collettivo applicabile nella fattispecie non preveda l'obbligo di tale erogazione sostitutiva.
In base a quanto previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 66/2003, possono poi essere monetizzate, ossia sostituite con l'indennità, le giornate di ferie maturate in eccedenza al minimo legale di quattro settimane all'anno.
La monetizzazione è quindi sempre ammissibile per i contratti a tempo determinato inferiori all'anno.
Il mancato godimento del periodo minimo di ferie è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria così ripartita:
- sanzione base: da € 100 a € 600;
- violazione riferita a più di 5 lavoratori o verificatasi in almeno due anni: da € 400 a € 1.500;
- violazione riferita a più di 10 lavoratori o verificatasi in almeno 4 anni: da € 800 a € 4.500, senza possibilità di applicazione della sanzione ridotta.
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