Ferie non godute: poteri del datore di lavoro e diritti del lavoratore
Il godimento delle ferie lavorative rappresenta un diritto irrinunciabile e indisponibile del lavoratore, costituzionalmente garantito all'art. 36 Cost. e riconosciuto da tutte le normative legislative (vedasi, ex multis, art. 2109 codice civile, D. lgs. 66/2003, articolo 10 come modificato dal D.Lgs. n. 213/2004; articolo 5, comma 8, del Dl 95/2012) e contrattuali (vedasi i singoli CCNL e per il caso di specie art. 28 CCNL enti locali) di settore.
Difatti, il lavoratore non può decidere in nessun caso di rinunciare alle ferie spettategli tanto che, a garanzia di ciò, discende in capo al datore di lavoro un potere imperativo, potendo lo stesso obbligare il lavoratore ad usufruire del periodo di riposo nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla legge, purché considerando non solo le esigenze aziendali, ma anche e soprattutto gli interessi personali e/o familiari del lavoratore.
Tuttavia, detto potere imperativo del datore di lavoro può ritenersi legittimo soltanto nel caso in cui il lavoratore abbia deciso volontariamente ed espressamente di non godere delle ferie (ex multis, Cass. 15353/2012 e n. 25136/2010).
Al contrario, qualora il lavoratore non fruisca delle ferie per esigenze di sevizio e non per cause dipendenti dalla sua volontà, il datore di lavoro non può obbligare lo stesso alla consumazione delle ferie accumulate negli anni, stabilendone per giunta il periodo nel quale usufruirne.
Infatti, una volta trascorso l’anno di competenza [le ferie debbono essere godute obbligatoriamente entro l’anno di lavoro o al massimo nei 18 mesi successivi – vedasi art. 2109, 2° comma, c.c. -], il datore di lavoro non può più imporre al lavoratore di godere effettivamente delle ferie (e ciò, si badi bene, in special modo in occasione dell'imminente conseguimento del pensionamento), ma è tenuto alla corresponsione della cosiddetta indennità sostitutiva (Cass. 1756/2016; 24/10/2000, n. 13980; Circ. Min. Lav. Del 3.3.2005 n 8), la cui misura è rapportata alla retribuzione ordinaria percepita (T.A.R. Lazio, sez. III, 26 maggio 1998 n. 1200).
Ulteriormente, il datore di lavoro che non consenta al lavoratore di usufruire delle ferie entro i termini di legge, oltre al pagamento dell'indennità sostitutiva, è punito con una sanzione amministrativa e, incorrendo in responsabilità contrattuale, è pure tenuto al risarcimento del danno cagionato al lavoratore per non avere goduto del riposo psicofisico necessario.
Tutto quanto appena riportato è valido ed applicabile anche al rapporto di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni.
Difatti, nonostante il dettato normativo di cui all'art. articolo 5, comma 8, del Dl 95/2012 appaia abbastanza chiaro al riguardo, ossia il dipendente pubblico deve obbligatoriamente fruire delle ferie con divieto per la PA di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, la giurisprudenza della Corte di Cassazione unitamente alla Corte Costituzionale, al Consiglio di Stato e alla prassi amministrativa ha affermato, anche di recente, che “l'inerzia della PA sulla concessione delle ferie obbliga la stessa alla remunerazione di eventuali ferie residue a prescindere dalla mancata richiesta avanzata dal dipendente durante il rapporto di lavoro” con conseguente responsabilità del datore di lavoro per danno erariale (Cass. n. 2496/2018, 27206/2017; 3860/2000; 13860/ 2000; Corte Cost. 95/2016; 286/2013; Cons. Stato, 8.10.2010, n 7360. Vedasi anche l'art. 28, co. 11 CCNL Enti Locali).
Alla luce di tutte le argomentazioni che precedono, si può quindi affermare che il lavoratore non è obbligato a consumare tutti i giorni di ferie accumulati prima del collocamento in pensione secondo le direttive del datore di lavoro, anzi ha diritto alla corresponsione della indennità sostitutiva e al risarcimento del danno, dimostrando che le ferie non sono state godute per ragioni indipendenti dalla sua volontà e che ha subito danni da mancato riposo lavorativo.
Tutto al più egli può essere obbligato ad usufruire delle ferie non godute nell'anno in corso, per le quali deve decidere in accordo con il datore il periodo. E al riguardo si evidenzia che se il detto periodo di ferie non godute è molto ampio, la fruizione del periodo di ferie dell'anno in corso deve essere continuativa e non uno o più giorni al mese, in ordine sparso, da consumarsi fino al collocamento in pensione.
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