Fermo amministrativo di Equitalia


Ora è possibile la sospensione del fermo.
Fermo amministrativo di Equitalia
Introdotte con il DPR 602 del 1973 e successivamente con l'articolo 3 della legge n. 248 del 2005, le ganasce fiscali vengono applicate al veicolo oggetto di espropriazione forzata da parte dell'ente per la riscossione delle tasse. Il provvedimento riferito alle ganasce fiscali venne reso esecutivo dalla legge finanziaria del 2006, dando la possibilità all'ente di riscossione per conto dello Stato, ossia Equitalia, di procedere nei confronti di un soggetto moroso, applicando, previo notifica il fermo del veicolo e le eventuali ganasce.

Il problema di fondo di questi provvedimenti emessi da Equitalia nei confronti di soggetti con mancato pagamento di cartelle esattoriali è che in passato più soggetti, vistosi ricevere il provvedimento di fermo del veicolo e l'applicazione delle ganasce, provvedevano a pagare il debito con lo Stato a rate senza però poter rimuovere le ganasce applicate. Equitalia in merito riferiva che potevano essere rimosse solo a debito saldato, il tutto a causa del decreto legislativo di riforma del sistema fiscale, entrato in vigore lo scorso 22 ottobre. Ora tutto cambia, grazie alla discussione sollevata da associazioni di categoria di ambito nazionale, il Governo ha costretto l'ente a rimediare e concedere la rimozione delle ganasce fiscali e la sospensione del fermo amministrativo, nel caso in cui il soggetto moroso provvedesse a farsi rateizzare le cartelle esattoriali, con il pagamento della prima rata, infatti può promuoversi l'istanza di sospensione del fermo, che verrà concessa secondo la procedura prevista dall'ente di riscossione.

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di Avv. Camilla Poggio

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