Fermo mezzi pesanti per neve dello scorso inverno: annullato il verbale
Lo scorso 1° marzo, un’azienda di trasporto cliente del Nostro Studio, in Emilia Romagna, si è vista fermare dalla Polizia Municipale, che ha contestato al conducente la violazione del divieto di circolazione dei mezzi pesanti diposto a causa del previsto maltempo e delle possibili nevicate.
Oltre alla sanzione di 422,00 Euro, il conducente si è visto ritirare la patente e la carta di circolazione.
Trattandosi, come per la maggior parte delle imprese di autotrasporto del nostro Paese, di una piccola azienda di trasporto, i danni derivanti dalla mancanza di un mezzo e di un conducente per 30 giorni sarebbero stati gravissimi. Si pensi ad esempio al costo di noleggio e assicurazione di un nuovo mezzo e di un nuovo autista, da aggiungere all’ammortamento e all'assicurazione del mezzo di proprietà fermato e al costo dell’autista rimasto senza patente, per non parlare della perdita di clientela a causa dell’impossibilità di offrire i servizi richiesti
Il nostro Studio ha tempestivamente proposto ricorso presentando contestualmente istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. L'istanza di sospensione è stata accolta non appena il Giudice di Pace ha potuto visionarla, sia in punto di ragionevole fondatezza delle ragioni esposte che di pericolo imminente di danno grave e irreparabile per l’attività aziendale e l'azienda ha potuto recuperare subito la carta di circolazione del mezzo e la patente del conducente coinvolto.
A sostegno del ricorso, abbiamo dedotto
- la mancanza di chiarezza nella comunicazione di emissione e revoca delle ordinanze di divieto di circolazione e
- l’impossibilita per un conducente dotato di telefono cellulare senza possibilità di accedere ad internet, partito dopo che un’ordinanza di divieto era stata revocata, di conoscere il contenuto di una nuova ordinanza di divieto di circolazione emessa mentre lui era in viaggio.
Nel periodo dal 24.02.20218 al 02.03.2018, diverse Prefetture italiane hanno, a singhiozzo, interdetto e ripristinato il traffico ai mezzi pesanti nei territori di loro competenza per pretese esigenze di sicurezza stradale in vista di possibili nevicate.
Premesso che tale atteggiamento è stato giudicato da diverse associazioni di categoria poco giustificato, in considerazione delle effettive condizioni metereologiche di quei giorni, l’emissione e la revoca di tali provvedimenti di divieto di circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate è stata quanto meno frenetica e caotica.
Le ordinanze venivano emesse e revocate in tempi rapidi, senza che ci fosse un’informazione adeguata e tempestiva e gli operatori del settore non sapevano dove poter trovare informazioni valide e veritiere.
Il Giudice di Pace, alla luce della ricostruzione dei fatti e delle prove puntualmente fornite, nonché dal riconoscimento dell’amministrazione del fatto che nel tratto di strada dove si sarebbe verificata la violazione non vi era alcuna segnalazione del divieto, ha ritenuto che il provvedimento di divieto ritenuto violato e le modalità di diffusione dello stesso fossero connotati da numerose incertezze.
Ritenendo, quindi, che la violazione del divieto di circolazione fosse stata commessa per errore sul fatto non determinato da colpa del conducente, che, quindi non poteva in alcun modo essere ritenuto responsabile, ha, quindi, annullato il verbale.
Anche in caso di regolarità formale delle contestazioni, occorre sempre effettuare un'analsi attenta del caso concreto per verificare l'esistenza di possibili motivi di impugnazione e, dunque, di annullamento dei verbali notificati.
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