Fibra ottica in condominio: perchè è importante e come ottenerla


La fibra ottica in condominio è un elemento che, oltre ad avere utilità sociale ed economica, permette allo stabile di aumentare il suo valore immobiliare sul mercato
Fibra ottica in condominio: perchè è importante e come ottenerla

Fibra ottica in condominio

Proprio come questo mare e questo cielo illimitati e sconfinati, Internet da anni fa parte della nostra vita, consentendoci di abbattere ogni confine e barriera per essere in contatto con il resto del mondo in modo semplice.

Mai come in questi due mesi (circa), a causa di COVID-19 è stato di così vitale importanza per essere connessi.

 

Connessi si, però non solo per essere uniti al resto del mondo, ma anche per rivolgere un quotidiano saluto e abbraccio (anche se solo virtuale) ai nostri cari e amati seppur vicinissimi a noi.

Abbiamo trascorso il periodo da marzo al 17 maggio impiegando la maggior parte delle nostre ore quotidiane in contatto coi nostri familiari, e per la maggior parte di noi, anche lavorando da casa utilizzando Internet, o come si è sentito spesso dire dai media in smart working.

Ecco allora sovraccarichi di rete e rallentamenti: e a farne le spese sono soprattutto coloro che ancora si collegano ad internet tramite ADSL.

Anche se dal 18 maggio 2020 è finalmente iniziata la fase 2 e possiamo, quindi, riprendere fisicamente le nostre relazioni umane e sociali, la realizzazione delle infrastrutture a banda ultralarga con tecnologia FTTH (Fiber To The Home), è necessaria proprio a potenziare la rete permettendo così la continuazione dei principali utilizzi internet/web del momento: smart-work e attività ludico didattiche, fin quando necessarie anche in questo periodo di fase 2 Covid-19.

C’è da dire che le operazioni atte al potenziamento della  rete sono state possibili anche in periodo di lockdown in quanto le società operatrici sono rientranti “tra le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146", come anche confermato dal DPCM del 22 marzo 2020 art. 1  lett. e).

Il nostro paese già da tempo ha, infatti, emanato leggi atte ad incentivare e sviluppare l’installazione di reti ad alta velocità.

Ricordiamo il Decreto Legge del 12 settembre 2014, n. 133, meglio conosciuto come "Sblocca Italia", (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2014) che con l’art.6-ter ha aggiunto l’art. 135-bis al già DPR 380/2001 che specifica:
Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultra larga”.

E in anni più recenti ha anche emanato il D.lgs. del 15 febbraio 2016, n. 33 denominato “banda larga” atto proprio a recare misure necessarie a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Nello specifico l’art. 8 ("Infrastrutturazione fisica interna all'edificio ed accesso"), in base ai commi 1 e 2 afferma che:
1. I  proprietari  di  unità  immobiliari,  o  il  condominio  ove costituito in base alla legge, di edifici realizzati nel rispetto  di quanto previsto dell'articolo  135-bis  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  o  comunque  successivamente equipaggiati secondo quanto previsto da tale disposizione,  hanno  il diritto, ed  ove  richiestone,  l'obbligo,  di  soddisfare  tutte  le richieste ragionevoli di accesso presentate  da  operatori  di  rete, secondo termini e condizioni eque e non  discriminatorie,  anche  con riguardo al prezzo".
Il comma 2 afferma che gli operatori di rete hanno il diritto di installare la loro rete a proprie spese, fino al punto di accesso.

LA FIBRA OTTICA IN CONDOMINIO È QUINDI UN ELEMENTO CHE, vista la sua importanza, e utilità sociale ed economica, PERMETTE, ALLO STABILE STESSO DI AUMENTARE IL SUO VALORE IMMOBILIARE SUL MERCATO.

E’ per tale motivo che questa amministrazione si rende particolarmente disponibile alla realizzazione delle infrastrutture a banda ultralarga con tecnologia FTTH (Fiber To The Home) negli stabili amministrati ove tali reti ad alta velocità non siano ancora presenti e anche se antecedenti al 2015, qualora possibili.

Articolo del:


di Amm.re Barbara Pallotta

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