Fideiussione....obblighi della Banca


La fideiussione è un negozio giuridico con il quale un terzo aggiunge la sua responsabilità a quella del debitore garantendo la sua obbligazione
Fideiussione....obblighi della Banca
L'obbligazione del fideiussore ha carattere accessorio. Ciò vuol dire che essa esiste nei limiti in cui esiste l'obbligazione garantita: gli art. 1939 e 1945 c.c.

Infatti l'art. 1939 sancisce che la fideiussione è valida solo se è valida l'obbligazione principale; mentre l'art. 1945 c.c. dispone che il fideiussore può opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale. Inoltre la fideiussione non può superare il valore del debito garantito.

Nell’ambito della fideiussione la banca ha peraltro un particolare onere di controllo della situazione finanziaria del debitore, non potendo, nell’accordare la fideiussione, limitarsi a fare affidamento esclusivamente sul patrimonio del garante a fronte del patrimonio dell’obbligato principale.

La Cassazione ha infatti affermato che "l’istituto di credito, ancorché garantito da fideiussione, ha il dovere di comportarsi nei confronti del debitore principale secondo i criteri di una sana gestione del credito e che si ha un comportamento contrario alla buona fede - oggettiva - sanzionato con l’inefficacia della garanzia fideiussoria se, nonostante la prevedibile inadempienza del debitore, il creditore decida di procedere all’operazione fidando solamente nella responsabilità del fideiussore" (Cass. n. 6414/98).

Proprio per questo motivo il c.c. all’art. 1956 prevede un rimedio "sanzionatorio" consistente nella liberazione del fideiussore dal vincolo di garanzia, quando la banca continui, senza speciale autorizzazione del fideiussore, a "far credito" al debitore, pur essendo a conoscenza delle condizioni particolari di quest’ultimo tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito da parte del garante.

Perché esso operi occorre, però, da un lato, la condotta materiale della banca che faccia credito al debitore - occorre cioè l’elemento oggettivo - concedendogli cioè ulteriori finanziamenti o, semplicemente, mantenendo in essere il credito già concesso sebbene non vi siano più i presupposti; dall’altra, la consapevolezza - quindi l’elemento soggettivo - della banca che le condizioni economiche del suo obbligato principale siano mutate rispetto all’epoca della prestazione della garanzia.

Detto principio è stato confermato anche in una recente sentenza del Tribunale di Milano del 2014. Il giudice milanese ha, infatti, ritenuto contrario al dovere di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di fideiussione (di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.) il comportamento della Banca che, in presenza del progressivo peggioramento dell’esposizione debitoria del proprio correntista, abbia proseguito a concedere credito a quest’ultimo senza coinvolgere il fideiussore e, per tali motivi, ha liberato il fideiussore dall’obbligo di garanzia per violazione dell’art. 1956 c.c.

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di Avv. Susanna Caro

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