Fideiussioni bancarie specifiche: la nullità dello schema ABI non è una chimera
Accanto alle fideiussioni cosiddette "omnibus", di cui si è molto parlato, ci sono le fideiussioni specifiche che si distinguono dalle prime in quanto hanno un diverso oggetto.
Due recentissime sentenze, la n. 88/2021 del Tribunale di Vicenza e la n. 58/2021 del Tribunale di Prato, hanno statuito che anche le fideiussioni specifiche siano interessate dalla ormai famosa intesa anticoncorrenziale di cui al provvedimento n. 55/2005 emesso da Bankitalia.
Come è noto, la Banca d'Italia, all'epoca Autorità Garante della Concorrenza, aveva accertato l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza, attuata dalla banche aderenti all'ABI e ciò in danno dei fideiussori.
In pratica la condotta anticoncorrenziale perpetrata dagli istituti di credito, consisteva nella diffusione di un modello di fideiussione omnibus, cosiddetto modello ABI, che veniva sottoscritto dai garanti appunto e che risultava particolarmente gravoso per questi ultimi.
La Banca d'Italia, all'esito delle indagini svolte, stabiliva che l'utilizzo uniforme di quel modello di fideiussione da parte delle banche, fosse contrario alla normativa antitrust disciplinata dalla legge n. 287/1990.
La portata sanzionatoria del provvedimento della Banca d'Italia, anche se in alcuni casi è stata negata dalla Giurisprudenza, può condurre ad una pronuncia di nullità totale o parziale della fideiussione omnibus.
E' notorio, però, che anche molte fideiussioni specifiche, normalmente rilasciate a garanzia di un rapporto di mutuo, mentre quelle omnibus vengono rilasciate a garanzia di più rapporti intercorrenti con la banca, sono conformi al suddetto schema ABI.
Tuttavia, molti provvedimenti giudiziari, hanno negato la riconducibilità delle fideiussioni specifiche alla intesa anticonconcorrenziale sanzionata dalla Banca d'Italia, solo perchè le fideiussioni specifiche sarebbero fattispecie diverse da quelle omnibus.
Tale disparità di trattamento, a sommesso parere di chi scrive, appare del tutto ingiustificata e tra l'altro potrebbe offrire alle banche lo spunto per aggirare le sanzioni di cui al suddetto provvedimento del 2005.
Le recenti sentenze sopra menzionate, segnano un cambio di passo volto ad una apertura circa la riconducibilità delle fideiussioni specifiche allo schema ABI sanzionato, in quanto oggetto di una intesa anticompetitiva, vietata dalla legge.
Il Tribunale veneto, ha ammesso in astratto la nullità della fideiussione specifica conforme allo schema ABI, ma esaminando la fattispecie concreta ha rigettato la domanda, posto che la parte opponente non aveva fornito la prova, di cui era gravata, della sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale, ovvero della applicazione uniforme delle clausole oggetto di contestazione.
Il Tribunale di Prato nelle motivazioni della sentenza, argomenta e dichiara di non escludere affatto che anche le clausole delle fideiussioni specifiche a valle possano essere state condizionate da intese anticoncorrenziali intervenute a monte tra le banche, ma anche in quel caso la domanda difettava della prova specifica, ovvero che lo schema del contratto corrispondesse ad un accordo frutto di intese anticoncorrenziali tra le banche erogatrici dei finanziamenti.
Dal punto di vista pratico quali sono le conseguenze di queste pronunce?
E' evidente che si è finalmente aperta la strada per una corretta riflessione della questione che riguarda migliaia di persone, i garanti.
Il percorso per vedere annullata la propria fideiussione specifica schema ABI, è meno tortuoso, anche se l'insidia è sempre dietro l'angolo. E' necessario, quindi, far esaminare il proprio contratto a professionisti esperti e comunque non è sufficiente provare la sussistenza nel contratto delle clausole incriminate, ma per giungere ad una pronuncia di accoglimento, ovvero ad una sentenza che accerti che le fideiussioni specifiche schema ABI, al pari di quelle omnibus, possano essere affette da nullità, per violazione delle norme antitrust, è di fondamentale importanza fornire la prova dell'applicazione uniforme delle clausole contestate.
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