Fideiussioni nulle, come liberarsi della garanzia


Mutui e prestiti: ecco come il fideiussore può opporsi alle fideiussioni nulle
Fideiussioni nulle, come liberarsi della garanzia

In tempi di crisi economica, la precarietà del lavoro e i guadagni incerti non facilitano il ricorso al credito. Infatti, banche e finanziarie, prima di concedere un mutuo o un prestito, sono tenute a verificare una serie di requisiti, come l’età del cliente e la sua posizione lavorativa, per valutare la capacità di rimborso nei termini previsti dal contratto.

Sul piano pratico, un dipendente con contratto a tempo indeterminato avrà maggiori possibilità di ottenere un prestito rispetto a chi lavora saltuariamente.

Qualora il soggetto finanziato non sia in grado di assicurare la restituzione della cifra prestata, nei tempi e nelle modalità definite in sede contrattuale, può indicare un garante che si impegni ad intervenire in caso di mancato pagamento delle rate. Tale tipo di garanzia viene sancita con la sottoscrizione di un contratto di fideiussione.

 

 

 

Cos’è la fideiussione?

La fideiussione è un contratto finalizzato a rafforzare il diritto del creditore ad ottenere il rimborso di quanto prestato, infatti, attraverso l’impegno di un ulteriore soggetto (il fideiussore), che si aggiunge al debitore principale, gli istituti di credito aumentano la probabilità che la somma erogata venga restituita.

Non di rado accade che banche e finanziarie concedano liquidità a clienti che, al momento della conclusione del contratto, appaiono affidabili da un punto di vista economico-finanziario ma che, nel corso del tempo, a volte a causa di eventi imprevedibili, come ad esempio la perdita del posto di lavoro, incontrino difficoltà nel portare a termine gli impegni assunti.  

Con la figura del fideiussore, quindi, si offre una maggiore sicurezza al creditore, il quale si assicura che il suo credito sarà soddisfatto anche nel caso di inadempimento da parte del debitore principale. Il nostro codice civile non fornisce una vera e propria definizione di fideiussione, ma si limita a definire la figura del fideiussore all’art. 1936 c.c. a mente del quale “È fideiussore colui che obbligandosi personalmente verso il creditore garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui”.

Carattere principale della fideiussione è l’accessorietà, nel senso che esiste una correlazione tra rapporto fideiussorio e rapporto principale per cui il primo segue le sorti del secondo. L’obbligo assunto dal fideiussore, infatti, coincide con quello assunto dal debitore principale e le modificazioni del debito principale si riflettono sull’obbligazione del garante. L’accessorietà, comporta che qualsiasi vicenda legata al prestito o al mutuo concesso si ripercuota sul garante e, quindi, in caso di riduzione del debito principale il fideiussore dovrà garantire una cifra minore rispetto a quella iniziale, così come, nell’ipotesi di mancato pagamento del debito, il terzo, rischia le stesse conseguenze del debitore principale, quali la segnalazione nelle banche dati creditizie come cattivo pagatore e il pignoramento di tutti i suoi beni.

 

 

Quando la fideiussione è nulla

La dichiarazione di nullità della fideiussione comporta la liberazione del garante al quale l’istituto di credito non potrà più rivolgersi per recuperare le rate non pagate dal debitore.

Numerose fideiussioni sono nulle perché in contrasto con il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005.

In particolare, il sopracitato provvedimento della Banca d’Italia dispone che “a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90; b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza”.

Recentemente la Cassazione, con la sentenza n. 22044/2019, ha confermato la possibilità di liberarsi dalle fideiussioni redatte su modello ABI (schema di contratto predisposto dalla Associazione Bancaria Italiana) per violazione dell’art. 2, comma 2, lettera A della Legge n. 287/1990 (la c.d. legge Antitrust) che vieta alle imprese di stringere accordi che impediscono, restringono o falsano il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale, anche fissando direttamente o indirettamente prezzi d’acquisto o di vendita o tramite altre condizioni contrattuali.

La presenza di un’intesa restrittiva della libertà della concorrenza colpisce anche il consumatore al quale viene impedito il diritto di operare una scelta effettiva tra prodotti della concorrenza.

In altri termini, è lesiva della concorrenza la distribuzione di modelli di contratto identici per tutte le banche, senza lasciare alcuna possibilità di confronto al cliente.
I fideiussori che hanno sottoscritto un contratto con clausole conformi allo schema ABI, quindi, possono opporsi al pagamento.

 

 

Come opporsi alla fideiussione nulla?

Le strade percorribili per liberarsi dall’obbligo dei debiti verso la banca sono diverse.

Innanzitutto è necessario recuperare il contratto di fideiussione per sottoporlo all’attenzione di un esperto del settore al fine di verificare l’eventuale nullità dello stesso.

Ogni circostanza va affrontata in base alle sue peculiarità in quanto le condizioni che possono condurre all’accertamento della nullità della fideiussione variano da caso a caso.

Il fideiussore può attivare un’azione contro la Banca per liberarsi dall’obbligo di pagare la fideiussione per ottenere:

-    Accertamento della nullità della fideiussione;

-    Condanna all’eventuale risarcimento danni e/o restituzione di quanto già pagato;

-    Cancellazione del suo nominativo dalla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia.


La nullità della fideiussione può essere fatta valere anche nel caso in cui il garante debba difendersi a seguito della notifica di:

-    Decreto ingiuntivo;

-    Precetto;

-    Pignoramento.

 

Chiunque abbia il dubbio di aver firmato una fideiussione nulla non esiti a richiedere una consulenza gratuita.

 

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di Avv. Debora Castellani

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