Fidejussore consumatore e decreto ingiuntivo passato in giudicato
Nuove possibilità di difesa per chi sta subendo un’esecuzione.
La Corte di Giustizia della Comunità Europea ieri ha, infatti, stabilito che l’art. 6, paragrafo 1, e l’art. 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell’esecuzione non possa ‐ per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità ‐ successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole.
La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo.
Quanto sopra sancisce la possibilità per il fideiussore consumatore, che non ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo utilizzato per avviare l’esecuzione a suo carico, di contestare avanti il Giudice dell’esecuzione la nullità totale o parziale della garanzia al fine di bloccare l’azione esecutiva od ottenere, nel caso di avvenuta alienazione coattiva del bene, un risarcimento del danno.
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