Figli contesi: ruolo dei nonni
La Corte di Cassazione ha sottolineato l'importanza dei nonni nella formazione educativa dei nipoti
La recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha sottolineato l'importanza che assume nella vita e nella formazione educativa dei bambini la conoscenza e la frequentazione dei nonni.
I nonni possono stare con i propri nipoti anche senza la costante presenza dei genitori, con spazi di visita significativi. Nel caso in cui gli incontri dovessero essere ostacolati da uno a da entrambi i genitori, i nonni hanno la possibilità di rivolgersi al Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza e/o domicilio, presentando un apposito ricorso.
In particolare il Tribunale dei Minori, qualora ravvisi una sospetta situazione di pregiudizio per i bambini minorenni, può aprire un procedimento finalizzato all'adozione di un provvedimento a tutela dei minori medesimi, attivando all'uopo un immediato intervento dei Servizi Sociali di competenza. Questi ultimi possono effettuare colloqui individuali con i genitori, visite domiciliari, incontri in rete con gli insegnanti della scuola che il minore frequenta, colloqui con le famiglie di origine dei genitori.
I genitori, anche se separati o divorziati, devono essere delle figure di riferimento per i figli, non devono essere immaturi o poco affidabili e, soprattutto, devono manifestare una costante dedizione nelle cure materiali dei propri figli.
Qualora dalla relazione redatta dai Servizi Sociali o dagli enti competenti dovesse risultare una situazione di disinteresse e scarse competenze della madre o del padre nella gestione dei figli, che possa mettere in pericolo l'incolumità fisica e psichica dei minori, il Giudice può anche decidere di sospendere la responsabilità genitoriale, nominando all'uopo un tutore che si occupi della cura dei bambini.
La figura dei tutore può essere rivestita anche dai nonni paterni o materni qualora risultano i soggetti più idonei a garantire una serena crescita psicofisica dei minori, anche a seguito dei colloqui effettuati con gli Enti indicati dal Tribunale e delle prove raccolte e prodotte nel corso del relativo giudizio.
Nei casi più gravi il Tribunale può anche decidere di sospendere gli incontri con uno o entrambi i genitori se il bambino o l'adolescente, ferito dalla continua assenza della madre o del padre, rifiuta ogni tipo di rapporto.
I nonni possono stare con i propri nipoti anche senza la costante presenza dei genitori, con spazi di visita significativi. Nel caso in cui gli incontri dovessero essere ostacolati da uno a da entrambi i genitori, i nonni hanno la possibilità di rivolgersi al Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza e/o domicilio, presentando un apposito ricorso.
In particolare il Tribunale dei Minori, qualora ravvisi una sospetta situazione di pregiudizio per i bambini minorenni, può aprire un procedimento finalizzato all'adozione di un provvedimento a tutela dei minori medesimi, attivando all'uopo un immediato intervento dei Servizi Sociali di competenza. Questi ultimi possono effettuare colloqui individuali con i genitori, visite domiciliari, incontri in rete con gli insegnanti della scuola che il minore frequenta, colloqui con le famiglie di origine dei genitori.
I genitori, anche se separati o divorziati, devono essere delle figure di riferimento per i figli, non devono essere immaturi o poco affidabili e, soprattutto, devono manifestare una costante dedizione nelle cure materiali dei propri figli.
Qualora dalla relazione redatta dai Servizi Sociali o dagli enti competenti dovesse risultare una situazione di disinteresse e scarse competenze della madre o del padre nella gestione dei figli, che possa mettere in pericolo l'incolumità fisica e psichica dei minori, il Giudice può anche decidere di sospendere la responsabilità genitoriale, nominando all'uopo un tutore che si occupi della cura dei bambini.
La figura dei tutore può essere rivestita anche dai nonni paterni o materni qualora risultano i soggetti più idonei a garantire una serena crescita psicofisica dei minori, anche a seguito dei colloqui effettuati con gli Enti indicati dal Tribunale e delle prove raccolte e prodotte nel corso del relativo giudizio.
Nei casi più gravi il Tribunale può anche decidere di sospendere gli incontri con uno o entrambi i genitori se il bambino o l'adolescente, ferito dalla continua assenza della madre o del padre, rifiuta ogni tipo di rapporto.
Articolo del: