Figli maggiorenni e diritto al mantenimento nelle coppie separate


Un figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori solo se in grado di dimostrare di essersi adoperato per rendersi autonomo economicamente
Figli maggiorenni e diritto al mantenimento nelle coppie separate

Con una recente pronuncia, la Cassazione ha introdotto una novità importante per quanto riguarda l’assegno mensile corrisposto ai figli maggiorenni delle coppie separate o divorziate. Si prevede infatti che non debba esserci il mantenimento nel caso in cui il ragazzo non voglia lavorare o non ottenga buoni voti a scuola.

 

Si è espressa così la Suprema Corte con la sentenza n. 29779 del 29 dicembre 2020, richiamando il c.d. “principio di auto responsabilizzazione” del figlio maggiorenne.

Ciò in quanto, secondo i Giudici di legittimità, un figlio, una volta raggiunta la maggiore età, ha diritto al mantenimento a carico dei genitori solo se, concluso il percorso formativo scolastico, sia in grado di dimostrare, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi effettivamente adoperato per rendersi autonomo economicamente, attraverso la ricerca attiva di un’occupazione, in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro e senza che abbia indugiato nell’attesa di un'opportunità lavorativa in linea con le proprie ambizioni.

Riassumendo quindi, una volta compiuta la maggiore età, acquisendo la capacità di agire e lavorare, si perde il diritto al mantenimento.

Spetta al giovane dimostrare il caso contrario ai giudici, ossia che le condizioni sono tali da dover ancora ottenere il mantenimento dai propri genitori. In questo caso, il figlio maggiorenne potrà beneficiare dell’assegno di mantenimento qualora sia in grado di dimostrare minorazioni o debolezze della capacità personali; se gli studi proseguono brillantemente e sono comprovati da voti altrettanto alti; se il tempo trascorso dalla fine degli studi è breve e nel frattempo sia in grado di dimostrare di essersi adoperato per trovare un lavoro ed infine se non lavora, ma nel frattempo si sia comunque adoperato a trovare un’occupazione anche in ambiti diversi dalla propria formazione personale.

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di Avv. Ylenia Coronas

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