Figli maggiorenni e mantenimento
Mantenimento ai figli già maggiorenni: obbligo e durata
E’ pacificamente riconosciuto dalla Giurisprudenza il diritto del figlio di essere mantenuto dai genitori anche dopo il compimento della maggiore età.
L’art. 337 septies c.c., inserito dall’art. 55 D.Lgs. 154/2013, a decorrere dal 7/2/2014, prevede espressamente che il Giudice, dopo aver valutato le circostanze, disponga un assegno periodico a favore dei figli maggiorenni che non siano indipendenti economicamente.
Le circostanze che il Giudice vaglierà saranno principalmente l’età del figlio, l’effettiva acquisizione di una competenza tecnica e professionale, l’impegno nella ricerca di una occupazione e la complessiva condotta del medesimo dal raggiungimento della maggiore età.
Ogni decisione terrà ovviamente conto delle peculiarità del caso specifico, il rigore sarà proporzionalmente maggiore in rapporto all’età del beneficiario.
Una volta raggiunta l’autosufficienza economica, il figlio che in seguito la perda - anche incolpevolmente - non avrà peraltro più diritto al mantenimento da parte dei genitori e ciò in conseguenza del principio della autoresponsabilità economica.
Il Tribunale di Milano ha indicato anche il limite di età - 34 anni - oltre il quale non si deve più discutere di mantenimento del figlio, ma, semmai, di ausilio ad una persona adulta.
L’art. 337 septies c.c., inserito dall’art. 55 D.Lgs. 154/2013, a decorrere dal 7/2/2014, prevede espressamente che il Giudice, dopo aver valutato le circostanze, disponga un assegno periodico a favore dei figli maggiorenni che non siano indipendenti economicamente.
Le circostanze che il Giudice vaglierà saranno principalmente l’età del figlio, l’effettiva acquisizione di una competenza tecnica e professionale, l’impegno nella ricerca di una occupazione e la complessiva condotta del medesimo dal raggiungimento della maggiore età.
Ogni decisione terrà ovviamente conto delle peculiarità del caso specifico, il rigore sarà proporzionalmente maggiore in rapporto all’età del beneficiario.
Una volta raggiunta l’autosufficienza economica, il figlio che in seguito la perda - anche incolpevolmente - non avrà peraltro più diritto al mantenimento da parte dei genitori e ciò in conseguenza del principio della autoresponsabilità economica.
Il Tribunale di Milano ha indicato anche il limite di età - 34 anni - oltre il quale non si deve più discutere di mantenimento del figlio, ma, semmai, di ausilio ad una persona adulta.
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